Art. 2 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono presentare la domanda per la concessione del  contributo
i seguenti soggetti: 
    a) le organizzazioni di  volontariato,  costituite  in  forma  di
associazione o nelle forme previste dall'articolo 3  della  legge  11
agosto 1991, n. 266, iscritte nei  registri  di  cui  all'articolo  6
della medesima legge; 
    b) le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle  ONLUS  di
cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo  dell'articolo  3,  della  citata  legge  11
          agosto 1991, n. 266, e' il seguente: 
              «Art. 3  (Organizzazioni  di  volontariato).  -  1.  E'
          considerato organizzazione di volontariato  ogni  organismo
          liberamente costituito al fine di svolgere  l'attivita'  di
          cui all'articolo 2, che si avvalga in modo  determinante  e
          prevalente  delle  prestazioni  personali,   volontarie   e
          gratuite dei propri aderenti. 
              2. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere
          la  forma  giuridica  che  ritengono   piu'   adeguata   al
          perseguimento  dei  loro   fini,   salvo   il   limite   di
          compatibilita' con lo scopo solidaristico. 
              3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto  costitutivo
          o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice  civile
          per  le  diverse  forme  giuridiche  che   l'organizzazione
          assume, devono essere espressamente previsti  l'assenza  di
          fini  di  lucro,   la   democraticita'   della   struttura,
          l'elettivita' e  la  gratuita'  delle  cariche  associative
          nonche'  la  gratuita'  delle  prestazioni  fornite   dagli
          aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi
          ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono  essere  altresi'
          stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,  dal  quale
          devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
          nonche' le modalita' di approvazione dello stesso da  parte
          dell'assemblea degli aderenti. 
              4. Le organizzazioni di volontariato  possono  assumere
          lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di  lavoro
          autonomo  esclusivamente  nei  limiti  necessari  al   loro
          regolare funzionamento oppure occorrenti  a  qualificare  o
          specializzare l'attivita' da esse svolta. 
              5.  Le  organizzazioni   svolgono   le   attivita'   di
          volontariato mediante strutture proprie o,  nelle  forme  e
          nei modi previsti dalla  legge,  nell'ambito  di  strutture
          pubbliche o con queste convenzionate.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  10  del   citato   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' il seguente: 
              «Art. 10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1  giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui all'articolo 7  del  d.lgs.  5
          febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, della ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25,  comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  11  del   citato   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' il seguente: 
              «Art.  11  (Anagrafe  delle  ONLUS  e  decadenza  dalle
          agevolazioni). - 1. E' istituita presso il Ministero  delle
          finanze  l'anagrafe  unica  delle  ONLUS.  Fatte  salve  le
          disposizioni  contemplate  nel  regolamento  di  attuazione
          dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,  n.  580,  in
          materia  di  istituzione  del   registro   delle   imprese,
          approvato con il d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti
          che  intraprendono  l'esercizio  delle  attivita'  previste
          all'articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni
          alla direzione regionale delle entrate del Ministero  delle
          finanze nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  il  loro
          domicilio  fiscale,  in  conformita'  ad  apposito  modello
          approvato  con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  La
          predetta comunicazione e' effettuata  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  da
          parte dei soggetti che, alla predetta data,  gia'  svolgono
          le  attivita'  previste  all'articolo  10.  Alla   medesima
          direzione deve essere altresi' comunicata  ogni  successiva
          modifica che comporti la perdita della qualifica  di  ONLUS
          (24). 
              2. L'effettuazione delle comunicazioni di cui al  comma
          1  e'   condizione   necessaria   per   beneficiare   delle
          agevolazioni previste dal presente decreto. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze da
          emanarsi, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
          della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le
          modalita'  di  esercizio  del   controllo   relativo   alla
          sussistenza  dei  requisiti   formali   per   l'uso   della
          denominazione di ONLUS, nonche' i casi di decadenza  totale
          o parziale dalle agevolazioni previste dal presente decreto
          e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione dello
          stesso.».