Art. 3 Acquisti ammissibili al contributo 1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per l'acquisto o per l'acquisizione mediante contratto di leasing, da parte dei medesimi di: a) autoambulanze; b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attivita' di utilita' sociale che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni; c) beni acquistati da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. 2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di beni immobili e di altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2. 3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di acquisto del bene o dalla data di sottoscrizione del contratto di leasing, il bene oggetto del contributo non puo' essere venduto o ceduto a terzi e deve essere utilizzato direttamente ed esclusivamente dai diretti beneficiari del contributo e non puo' essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere attivita' diverse da quelle indicate all'articolo 1. 4. La vendita del bene o la cessione del contratto di leasing possono essere effettuate, prima dei cinque anni dalla data di acquisto, eccezionalmente e solo in favore di organizzazioni di volontariato, purche' iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ovvero in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita o cessione deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita o della cessione non deve essere superiore alla differenza tra il valore di mercato del bene ceduto ed il contributo ricevuto per l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente o cessionaria non puo' chiedere contributi ad alcuna amministrazione pubblica. L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa di utilita' sociale (ONLUS) cessionaria del contratto di leasing puo' continuare a fare richiesta del contributo ai sensi del presente regolamento per i canoni rimanenti fino al riscatto del bene a conclusione del contratto di leasing medesimo. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano ai beni di cui alla lettera c) del comma 1.