Art. 3 
 
 
                 Acquisti ammissibili al contributo 
 
  1. Il contributo e' concesso ai soggetti di cui all'articolo 2, per
l'acquisto o per l'acquisizione mediante  contratto  di  leasing,  da
parte dei medesimi di: 
    a) autoambulanze; 
    b) beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per
attivita' di utilita' sociale che, per le loro  caratteristiche,  non
sono   suscettibili   di   diverse   utilizzazioni   senza   radicali
trasformazioni; 
    c) beni acquistati da organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS), da donare a strutture sanitarie pubbliche. 
  2. Sono esclusi dal contributo l'acquisto di  beni  immobili  e  di
altri beni strumentali utilizzati esclusivamente per l'organizzazione
ed il funzionamento dei soggetti di cui all'articolo 2. 
  3. Per un periodo di almeno cinque anni dalla data del contratto di
acquisto del bene o dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  di
leasing, il bene oggetto del contributo non  puo'  essere  venduto  o
ceduto  a  terzi   e   deve   essere   utilizzato   direttamente   ed
esclusivamente dai diretti beneficiari  del  contributo  e  non  puo'
essere, per alcun motivo, utilizzato per svolgere  attivita'  diverse
da quelle indicate all'articolo 1. 
  4. La vendita del bene o  la  cessione  del  contratto  di  leasing
possono essere effettuate,  prima  dei  cinque  anni  dalla  data  di
acquisto, eccezionalmente e  solo  in  favore  di  organizzazioni  di
volontariato, purche' iscritte nei registri  di  cui  all'articolo  6
della  legge  11  agosto  1991,  n.  266,   ovvero   in   favore   di
organizzazioni non lucrative di utilita'  sociale  (ONLUS),  iscritte
nell'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo  11  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Detta vendita  o  cessione  deve
essere preventivamente autorizzata dal Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali. 
  5. Nel caso previsto dal comma 4, il corrispettivo della vendita  o
della cessione non deve  essere  superiore  alla  differenza  tra  il
valore di mercato del bene  ceduto  ed  il  contributo  ricevuto  per
l'acquisto dello stesso e l'organizzazione acquirente  o  cessionaria
non puo' chiedere  contributi  ad  alcuna  amministrazione  pubblica.
L'organizzazione di volontariato o l'organizzazione non lucrativa  di
utilita' sociale (ONLUS) cessionaria del contratto  di  leasing  puo'
continuare a fare richiesta del  contributo  ai  sensi  del  presente
regolamento per i canoni  rimanenti  fino  al  riscatto  del  bene  a
conclusione del contratto di leasing medesimo. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5  non  si  applicano  ai
beni di cui alla lettera c) del comma 1.