Art. 4 
 
 
               Suddivisione delle risorse disponibili 
 
  1. Le quote del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di  cui
all'articolo 59, comma 44, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
annualmente    destinate    all'attivita'     istituzionale     delle
organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni  non  lucrative
di utilita' sociale  (ONLUS)  di  cui  all'articolo  2  del  presente
regolamento, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
ai sensi dell'articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000,  n.
342, sono cosi' suddivise: 
    a) nella misura del 60 per cento per l'acquisto di autoambulanze; 
    b)  nella  misura  del  35  per  cento  per  l'acquisto  di  beni
strumentali; 
    c) nella misura del 5 per cento per l'acquisto di beni da  donare
a strutture sanitarie pubbliche. 
  2. I contributi sono concessi per gli acquisti  effettuati  dal  1°
gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. 
 
          Note all'art. 4: