Art. 7 
 
 
Comunicazione  dell'esito  dell'esame   delle   domande   ammesse   a
                             contributo 
 
  1.  Entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza   del   termine   di
presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il  Ministero  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  -  Direzione  Generale  per  il
Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali  -  comunica,
con  Decreto  del  Direttore  Generale  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito  istituzionale
del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato
e delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale  (ONLUS)
ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.