Art. 7 Comunicazione dell'esito dell'esame delle domande ammesse a contributo 1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali - comunica, con Decreto del Direttore Generale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diffuso sul sito istituzionale del Ministero medesimo, l'elenco delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) ammesse, con l'indicazione del contributo concesso.