Art. 8 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1.  Il  contributo  viene  erogato  tramite  accredito  bancario  o
postale, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   decreto   del
Direttore Generale di cui all'articolo 7.