Art. 9 Revoca del contributo 1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione cui e' stato assegnato non rispetti le prescrizioni del presente regolamento, ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni presentate non rispondano al vero o che non sussistano le condizioni stabilite dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo. 2. Le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta di contributo nei termini previsti dall'articolo 6, possono rinunciare al contributo mediante apposita domanda da presentarsi all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.