Art. 9 
 
 
                        Revoca del contributo 
 
  1. Il contributo e' revocato qualora l'organizzazione cui e'  stato
assegnato non rispetti  le  prescrizioni  del  presente  regolamento,
ovvero risulti che la documentazione e/o le dichiarazioni  presentate
non rispondano al vero o che non sussistano le  condizioni  stabilite
dal presente regolamento ai fini della concessione del contributo. 
  2. Le  organizzazioni  di  volontariato  e  le  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che hanno presentato richiesta
di  contributo  nei  termini  previsti   dall'articolo   6,   possono
rinunciare al contributo mediante  apposita  domanda  da  presentarsi
all'indirizzo di cui al comma 1 dell'articolo 5 entro il  termine  di
novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.