Art. 3 
 
 
                      Istituzione del registro 
 
  1. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  istituisce,  ai  sensi
dell'articolo 130, comma  3-bis,  del  Codice,  e  sulla  base  delle
disposizioni di  cui  all'articolo  4,  il  registro  pubblico  delle
opposizioni. 
  2. Fermo restando il diritto di opporsi a  trattamenti  di  singoli
soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b),  del  Codice,
gli interessati le cui numerazioni sono riportate  negli  elenchi  di
abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro  di
cui al  comma  1,  possono  opporsi  al  trattamento  delle  medesime
numerazioni effettuato mediante l'impiego del telefono  per  fini  di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per  il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per l'articolo 130, comma 3-bis, del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 7, comma 4,  lettera  b),  del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si  veda  nelle
          note all'articolo 2.