Art. 10 
 
 
              Sospensione e cancellazione dal registro 
 
  1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che
l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi  di
comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di  reiterata  violazione
degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la  sospensione
e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. 
  2. Fermo quanto previsto  dal  comma  1,  il  responsabile  dispone
altresi' la cancellazione degli organismi che hanno  svolto  meno  di
dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 
  3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2  impedisce  all'organismo
di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 
  4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e  2,
l'esercizio del potere di controllo, anche mediante  acquisizione  di
atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei  tempi  stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene  curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai  singoli
organismi interessati.