Art. 11 
 
 
                            Monitoraggio 
 
  1.  Il  Ministero   procede   annualmente,   anche   attraverso   i
responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero  dello
sviluppo economico per i  procedimenti  di  mediazione  inerenti  gli
affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio  statistico
dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi  medesimi.
I dati statistici  vengono  separatamente  riferiti  alla  mediazione
obbligatoria, volontaria e demandata dal  giudice.  Per  ciascuna  di
tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e  i
casi di esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi  dell'articolo
17, comma 5, del decreto legislativo. 
  2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso  gli  uffici
giudiziari,  dei  dati  relativi  all'applicazione,   nel   processo,
dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 
  3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono  utilizzati  anche
ai  fini  della  determinazione  delle  indennita'   spettanti   agli
organismi pubblici. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  5,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art. 17 (Risorse, regime tributario e  indennita').  -
          1.- 4 (Omissis). 
              5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita'
          della  domanda  ai  sensi   dell'articolo   5,   comma   1,
          all'organismo non e' dovuta alcuna indennita'  dalla  parte
          che  si  trova  nelle  condizioni   per   l'ammissione   al
          patrocinio a spese dello Stato, ai sensi  dell'articolo  76
          (L)  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di spese di giustizia  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.
          115. A tale fine la parte e'  tenuta  a  depositare  presso
          l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
          notorieta', la cui sottoscrizione puo'  essere  autenticata
          dal medesimo mediatore,  nonche'  a  produrre,  a  pena  di
          inammissibilita',   se   l'organismo   lo   richiede,    la
          documentazione necessaria a comprovare  la  veridicita'  di
          quanto dichiarato.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13,  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art.  13  (Spese  processuali).   -   1.   Quando   il
          provvedimento  che  definisce   il   giudizio   corrisponde
          interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude
          la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice
          che  ha  rifiutato  la  proposta,  riferibili  al   periodo
          successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al
          rimborso delle  spese  sostenute  dalla  parte  soccombente
          relative  allo  stesso  periodo,  nonche'   al   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore  somma
          di importo corrispondente al contributo  unificato  dovuto.
          Resta ferma l'applicabilita' degli articoli  92  e  96  del
          codice di procedura  civile.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  altresi'  alle  spese   per
          l'indennita' corrisposta al mediatore  e  per  il  compenso
          dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. 
              2. Quando il provvedimento che  definisce  il  giudizio
          non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il
          giudice, se ricorrono gravi ed  eccezionali  ragioni,  puo'
          nondimeno escludere la ripetizione  delle  spese  sostenute
          dalla parte  vincitrice  per  l'indennita'  corrisposta  al
          mediatore e per  il  compenso  dovuto  all'esperto  di  cui
          all'articolo  8,  comma  4.  Il   giudice   deve   indicare
          esplicitamente,   nella   motivazione,   le   ragioni   del
          provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente. 
              3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non
          si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.».