Art. 12 
 
 
                 Registro degli affari di mediazione 
 
  1. Ciascun organismo e'  tenuto  a  istituire  un  registro,  anche
informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni  relative
al numero d'ordine progressivo, i dati  identificativi  delle  parti,
l'oggetto della mediazione, il mediatore  designato,  la  durata  del
procedimento e il relativo esito. 
  2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice  civile,  e'
fatto obbligo  all'organismo  di  conservare  copia  degli  atti  dei
procedimenti trattati per almeno un triennio dalla  data  della  loro
conclusione. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2961  del  codice
          civile: 
              «Art.   2961   (Restituzione   di   documenti).   -   I
          cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori  e  i
          patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli
          incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste
          sono state decise o sono altrimenti terminate. 
              Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari,
          dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati. 
              Anche alle persone designate in  questo  articolo  puo'
          essere  deferito  il  giuramento  perche'   dichiarino   se
          ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte. 
              Si applica in questo  caso  il  disposto  dell'articolo
          2959.».