Art. 13 
 
 
              Obblighi di comunicazione al responsabile 
 
  1.  Il  giudice  che  nega  l'omologazione,  provvedendo  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e
all'organismo copia del provvedimento di diniego. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
              «Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione). -  1.  Il
          verbale di accordo,  il  cui  contenuto  non  e'  contrario
          all'ordine pubblico o a norme imperative, e' omologato,  su
          istanza  di  parte  e  previo  accertamento   anche   della
          regolarita'  formale,  con  decreto  del   Presidente   del
          tribunale nel cui circondario ha  sede  l'organismo.  Nelle
          controversie transfrontaliere di cui all'articolo  2  della
          direttiva  2008/52/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e' omologato  dal
          Presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve
          avere esecuzione. 
              2. Il verbale di cui  al  comma  1  costituisce  titolo
          esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in
          forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».