Art. 15 
 
 
             Divieti inerenti al servizio di mediazione 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  b),
l'organismo non puo' assumere diritti e  obblighi  connessi  con  gli
affari trattati dai mediatori che operano presso  di  se',  anche  in
virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera
c).