Art. 16 
 
 
              Criteri di determinazione dell'indennita' 
 
  1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento  e  le
spese di mediazione. 
  2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva,  e'
dovuto da ciascuna parte un importo di  euro  40,00  che  e'  versato
dall'istante al momento del deposito della domanda  di  mediazione  e
dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al
procedimento. 
  3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo
indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 
  4.  L'importo  massimo  delle  spese  di  mediazione  per   ciascun
scaglione di riferimento, come determinato  a  norma  della  medesima
tabella A: 
    a) puo' essere aumentato in misura  non  superiore  a  un  quinto
tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta'
dell'affare; 
    b) deve essere aumentato in misura non superiore a un  quinto  in
caso di successo della mediazione; 
    c) deve essere aumentato di un quinto nel  caso  di  formulazione
della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; 
    d)  deve  essere  ridotto  di  un  terzo  nelle  materie  di  cui
all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; 
    e)  deve  essere  ridotto  di  un  terzo  quando  nessuna   delle
controparti di quella che ha introdotto la mediazione,  partecipa  al
procedimento. 
  5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per  il
valore  della  lite   ricompreso   nello   scaglione   immediatamente
precedente a  quello  effettivamente  applicabile;  l'importo  minimo
relativo al primo scaglione e' liberamente determinato. 
  6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non  si  sommano  in
nessun caso tra loro. 
  7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di  mediazione  a
norma del codice di procedura civile. 
  8. Qualora il valore risulti indeterminato,  indeterminabile  o  vi
sia una notevole divergenza tra le  parti  sulla  stima,  l'organismo
decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 
  9. Le spese di mediazione sono corrisposte  prima  dell'inizio  del
primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. 
  10.  Le  spese  di  mediazione  comprendono  anche  l'onorario  del
mediatore per l'intero procedimento di mediazione,  indipendentemente
dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero  di  nomina
di un collegio di mediatori,  di  nomina  di  uno  o  piu'  mediatori
ausiliari,  ovvero  di  nomina  di  un  diverso  mediatore   per   la
formulazione della proposta ai sensi  dell'articolo  11  del  decreto
legislativo. 
  11. Le spese di  mediazione  indicate  sono  dovute  in  solido  da
ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 
  12. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita',  quando  piu'
soggetti rappresentano un unico  centro  d'interessi  si  considerano
come un'unica parte. 
  13. Gli organismi  diversi  da  quelli  costituiti  dagli  enti  di
diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma  3,
ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per  le
materie di cui all'articolo 5,  comma  1,  del  decreto  legislativo.
Resta altresi' ferma ogni  altra  disposizione  di  cui  al  presente
articolo. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5,  comma  1,  del
          citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28: 
              «Art. 5 (Condizione di procedibilita' e rapporti con il
          processo).  -  1.  Chi  intende  esercitare   in   giudizio
          un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
          condominio,   diritti   reali,    divisione,    successioni
          ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
          di  aziende,  risarcimento  del   danno   derivante   dalla
          circolazione  di  veicoli  e  natanti,  da  responsabilita'
          medica e da diffamazione con il mezzo della  stampa  o  con
          altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari
          e finanziari,  e'  tenuto  preliminarmente  a  esperire  il
          procedimento di mediazione ai sensi  del  presente  decreto
          ovvero  il  procedimento  di  conciliazione  previsto   dal
          decreto legislativo 8  ottobre  2007,  n.  179,  ovvero  il
          procedimento istituito in attuazione dell'articolo  128-bis
          del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n. 385, e successive  modificazioni,  per  le  materie  ivi
          regolate. L'esperimento del procedimento di  mediazione  e'
          condizione  di  procedibilita'  della  domanda  giudiziale.
          L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a
          pena di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non
          oltre la prima  udienza.  Il  giudice  ove  rilevi  che  la
          mediazione e' gia' iniziata, ma non si e'  conclusa,  fissa
          la successiva udienza dopo la scadenza del termine  di  cui
          all'articolo  6.  Allo  stesso  modo  provvede  quando   la
          mediazione    non    e'    stata    esperita,    assegnando
          contestualmente alle parti il termine  di  quindici  giorni
          per  la  presentazione  della  domanda  di  mediazione.  Il
          presente comma non si applica alle  azioni  previste  dagli
          articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al
          decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e  successive
          modificazioni.». 
              - Per il testo  dell'articolo  11  del  citato  decreto
          legislativo  4  marzo  2010,  n.  28  si  veda  nelle  note
          all'articolo 7.