Art. 17 
 
 
                   Elenco degli enti di formazione 
 
  1. E' istituito l'elenco  degli  enti  di  formazione  abilitati  a
svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 
  2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse
umane,  finanziarie  e   strumentali   gia'   esistenti   presso   il
Dipartimento per gli affari  di  giustizia;  ne  e'  responsabile  il
direttore generale della giustizia  civile,  ovvero  persona  da  lui
delegata  con  qualifica  dirigenziale  nell'ambito  della  direzione
generale. 
  3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno  le  seguenti
annotazioni: 
    parte i): enti pubblici; 
    sezione A: elenco dei formatori; 
    sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
    parte ii): enti privati; 
    sezione A: elenco dei formatori; 
    sezione B: elenco dei responsabili scientifici; 
    sezione  C:   elenco   dei   soci,   associati,   amministratori,
rappresentanti degli enti. 
  4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 
  5. La gestione dell'elenco avviene con modalita'  informatiche  che
assicurano  la  possibilita'  di  rapida  elaborazione  di  dati  con
finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 
  6. Gli elenchi dei formatori e dei  responsabili  scientifici  sono
pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle  vigenti
disposizioni di legge.