Art. 18 
 
 
                 Criteri per l'iscrizione nell'elenco 
 
  1.  Nell'elenco  sono  iscritti,  a  domanda,  gli   organismi   di
formazione costituiti da enti pubblici e privati. 
  2. Il responsabile  verifica  l'idoneita'  dei  richiedenti  e,  in
particolare: 
    a) la capacita'  finanziaria  e  organizzativa  del  richiedente,
nonche' la compatibilita' dell'attivita' di formazione con  l'oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai  fini  della  dimostrazione  della
capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale  non
inferiore  a  quello  la  cui  sottoscrizione  e'   necessaria   alla
costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; 
    b)   i   requisiti   di   onorabilita'   dei   soci,   associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a  quelli
fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; 
    c) la  trasparenza  amministrativa  e  contabile  dell'ente,  ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e  l'ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine  della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; 
    d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che  svolgono
l'attivita' di formazione presso il richiedente; 
    e) la sede  dell'organismo,  con  l'indicazione  delle  strutture
amministrative  e  logistiche  per  lo   svolgimento   dell'attivita'
didattica; 
    f) la previsione e la istituzione di un  percorso  formativo,  di
durata complessiva non  inferiore  a  50  ore,  articolato  in  corsi
teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti  per  corso,
comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e  in  una
prova finale di valutazione  della  durata  minima  di  quattro  ore,
articolata distintamente per la parte  teorica  e  pratica;  i  corsi
teorici e pratici devono  avere  per  oggetto  le  seguenti  materie:
normativa nazionale,  comunitaria  e  internazionale  in  materia  di
mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure  facilitative
e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e  relative  tecniche
di gestione del conflitto e di interazione  comunicativa,  anche  con
riferimento  alla  mediazione  demandata  dal  giudice,  efficacia  e
operativita'   delle   clausole   contrattuali   di   mediazione    e
conciliazione,  forma,  contenuto  ed  effetti   della   domanda   di
mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita'
del mediatore; 
    g) la previsione e  l'istituzione  di  un  distinto  percorso  di
aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore
biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi
di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,
di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere  per
oggetto le materie di cui alla lettera f); 
    h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche  dei  percorsi
di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere  f)  e
g) siano rese note, anche mediante la  loro  pubblicazione  sul  sito
internet dell'ente di formazione; 
    i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile
scientifico di chiara fama ed esperienza in  materia  di  mediazione,
conciliazione  o  risoluzione  alternativa  delle  controversie,  che
attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso  formativo  e  di
aggiornamento. 
  3. Il responsabile verifica altresi': 
    a) i requisiti di qualificazione dei formatori,  i  quali  devono
provare l'idoneita' alla formazione, attestando: per  i  docenti  dei
corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre  contributi  scientifici
in materia di mediazione,  conciliazione  o  risoluzione  alternativa
delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato,
in  qualita'  di  mediatore,  presso  organismi   di   mediazione   o
conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di  avere
svolto attivita' di  docenza  in  corsi  o  seminari  in  materia  di
mediazione,   conciliazione   o   risoluzione    alternativa    delle
controversie  presso  ordini  professionali,  enti  pubblici  o  loro
organi, universita' pubbliche o  private  riconosciute,  nazionali  o
straniere,  nonche'  di  impegnarsi  a  partecipare  in  qualita'  di
discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel
corso di un biennio; 
    b)  il  possesso,  da  parte  dei  formatori,  dei  requisiti  di
onorabilita' previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c). 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per il testo dell'articolo  13,  del  citato  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n.  58  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4.