Art. 19 
 
 
                Procedimento d'iscrizione e vigilanza 
 
  1. Al procedimento di iscrizione  nell'elenco,  alla  tenuta  dello
stesso, alla sospensione  e  alla  cancellazione  degli  iscritti  si
applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.