Art. 20 
 
 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Si considerano iscritti di diritto  al  registro  gli  organismi
gia' iscritti nel registro previsto dal decreto  del  Ministro  della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma  2,
il responsabile verifica il possesso in capo  a  tali  organismi  dei
requisiti  previsti  dall'articolo  4  e  comunica  agli  stessi   le
eventuali  integrazioni  o  modifiche  necessarie.   Se   l'organismo
ottempera alle richieste del responsabile  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende  confermata;
in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta. 
  2. I mediatori abilitati  a  prestare  la  loro  opera  presso  gli
organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto,  i  requisiti  anche
formativi in esso previsti per l'esercizio  della  mediazione  o,  in
alternativa, attestare di  aver  svolto  almeno  venti  procedure  di
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica,  in
qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con  successo  anche
parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei  sei  mesi  di
cui  al  periodo  precedente,   possono   continuare   a   esercitare
l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione  dei  requisiti
gli organismi di cui al comma  1  danno  immediata  comunicazione  al
responsabile. 
  3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati
a tenere i corsi di formazione, gia' accreditati presso il  Ministero
ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004,  n.
222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile  verifica  il
possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo  18
e  comunica  agli  stessi  le  eventuali  integrazioni  o   modifiche
necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della  comunicazione,  l'iscrizione  si
intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione  si
intende decaduta. 
  4. I formatori abilitati a prestare la loro  attivita'  presso  gli
enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di  aggiornamento
indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino  alla  scadenza
dei sei mesi di cui  al  periodo  precedente,  possono  continuare  a
esercitare l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli
enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  23  luglio
          2004, n. 222, reca: (Regolamento recante la  determinazione
          dei criteri e delle  modalita'  di  iscrizione  nonche'  di
          tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
          all'articolo 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.).