Art. 4 
 
 
                Criteri per l'iscrizione nel registro 
 
  1.  Nel  registro  sono  iscritti,  a  domanda,  gli  organismi  di
mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 
  2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza  dei
richiedenti e, in particolare: 
    a) la capacita'  finanziaria  e  organizzativa  del  richiedente,
nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con  l'oggetto
sociale o lo scopo associativo; ai  fini  della  dimostrazione  della
capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale  non
inferiore  a  quello  la  cui  sottoscrizione  e'   necessaria   alla
costituzione di una societa'  a  responsabilita'  limitata;  ai  fini
della dimostrazione della  capacita'  organizzativa,  il  richiedente
deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in  almeno
due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione,
anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2,  lettera
c); 
    b)  il  possesso  da  parte  del  richiedente  di   una   polizza
assicurativa di importo  non  inferiore  a  500.000,00  euro  per  la
responsabilita'  a  qualunque  titolo  derivante  dallo   svolgimento
dell'attivita' di mediazione; 
    c)   i   requisiti   di   onorabilita'   dei   soci,   associati,
amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a  quelli
fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58; 
    d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo,  ivi
compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e  l'ente
di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine  della
dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; 
    e) le garanzie  di  indipendenza,  imparzialita'  e  riservatezza
nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la  conformita'
del regolamento alla legge e al presente decreto,  anche  per  quanto
attiene al rapporto giuridico con i mediatori; 
    f) il numero dei mediatori, non inferiore  a  cinque,  che  hanno
dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per
il richiedente; 
    g) la sede dell'organismo. 
  3. Il responsabile verifica altresi': 
    a) i requisiti di qualificazione dei mediatori,  i  quali  devono
possedere un titolo di studio non  inferiore  al  diploma  di  laurea
universitaria  triennale  ovvero,  in  alternativa,   devono   essere
iscritti a un ordine o collegio professionale; 
    b) il possesso di una specifica formazione  e  di  uno  specifico
aggiornamento  almeno  biennale,  acquisiti  presso   gli   enti   di
formazione in base all'articolo 18; 
    c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di
onorabilita': 
      a. non avere riportato  condanne  definitive  per  delitti  non
colposi o a pena detentiva non sospesa; 
      b. non essere incorso nell'interdizione perpetua  o  temporanea
dai pubblici uffici; 
      c. non essere stato sottoposto a misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
      d.  non   avere   riportato   sanzioni   disciplinari   diverse
dall'avvertimento; 
    d)  la  documentazione  idonea   a   comprovare   le   conoscenze
linguistiche necessarie, per i  mediatori  che  intendono  iscriversi
negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione  B  e
parte ii), sezione B. 
  4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle  CCIAA
e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti  su  semplice
domanda,  all'esito  della  verifica  della  sussistenza   del   solo
requisito di cui al comma  2,  lettera  b),  per  l'organismo  e  dei
requisiti di cui al comma 3,  per  i  mediatori.  Per  gli  organismi
costituiti  da  consigli  degli  ordini  professionali  diversi   dai
consigli  degli  ordini  degli  avvocati,  l'iscrizione   e'   sempre
subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione  da  parte
del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto  legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma,  e'
fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10. 
  5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per
quello  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),  puo'  essere  attestato
dall'interessato  mediante  autocertificazione.   Il   possesso   del
requisito di cui al comma 2, lettera b),  e'  attestato  mediante  la
produzione di copia della polizza assicurativa. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 24 febbraio  1098  n.  58  (Testo  unico  delle
          disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,  ai
          sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6  febbraio  1996,  n.
          52.): 
              «Art. 13 (Requisiti di professionalita', onorabilita' e
          indipendenza degli esponenti aziendali). -  1.  I  soggetti
          che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
          controllo presso SIM, societa' di gestione  del  risparmio,
          SICAV devono possedere  i  requisiti  di  professionalita',
          onorabilita'  e   indipendenza   stabiliti   dal   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  con  regolamento  adottato
          sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. 
              2. Il difetto  dei  requisiti  determina  la  decadenza
          dalla  carica.  Essa  e'  dichiarata   dal   consiglio   di
          amministrazione,  dal  consiglio  di  sorveglianza  o   dal
          consiglio di gestione entro trenta giorni  dalla  nomina  o
          dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 
              3. In caso di  inerzia,  la  decadenza  e'  pronunciata
          dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB. 
              3-bis.  Nel  caso   di   difetto   dei   requisiti   di
          indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto si
          applicano i commi 2 e 3. 
              4. Il regolamento previsto dal comma  1  stabilisce  le
          cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
          e la sua  durata.  La  sospensione  e'  dichiarata  con  le
          modalita' indicate nei commi 2 e 3.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19,  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art. 19 (Organismi  presso  i  consigli  degli  ordini
          professionali e presso le camere  di  commercio).  -  1.  I
          consigli degli ordini professionali possono istituire,  per
          le  materie  riservate   alla   loro   competenza,   previa
          autorizzazione del  Ministero  della  giustizia,  organismi
          speciali, avvalendosi di proprio  personale  e  utilizzando
          locali nella propria disponibilita'. 
              2. Gli organismi di cui al  comma  1  e  gli  organismi
          istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29
          dicembre  1993,  n.  580,  dalle   camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura  sono  iscritti  al
          registro a  semplice  domanda,  nel  rispetto  dei  criteri
          stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.».