Art. 5 
 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e
fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con  l'indicazione
degli atti, dei documenti e dei dati di cui la  domanda  deve  essere
corredata;   delle   determinazioni   relative   e'   data   adeguata
pubblicita', anche attraverso il sito internet  del  Ministero.  Alla
domanda e', in ogni caso, allegato il regolamento di  procedura,  con
la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera  b),
e la tabella delle indennita' redatta  secondo  i  criteri  stabiliti
nell'articolo 16; per gli  enti  privati  l'iscrizione  nel  registro
comporta l'approvazione delle tariffe. 
  2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo  il  modello
predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche  in  via  telematica,
con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 
  3.  Il  procedimento  di  iscrizione  deve  essere  concluso  entro
quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della  domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi  allegati  puo'
essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data  in
cui  risulta  pervenuta  la  documentazione  integrativa   richiesta,
decorre un nuovo termine di venti giorni. 
  4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo  periodo
del comma 3 senza che il responsabile abbia  provveduto,  si  procede
comunque all'iscrizione.