Art. 7 
 
 
                      Regolamento di procedura 
 
  1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove  si  svolge
il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti,
del mediatore e del responsabile dell'organismo. 
  2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento: 
    a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente  le
parti; 
    b)  che,  in  caso  di  formulazione  della  proposta  ai   sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo' provenire da
un mediatore diverso da quello che ha  condotto  sino  ad  allora  la
mediazione  e  sulla  base  delle  sole  informazioni  che  le  parti
intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima
puo'  essere  formulata  dal  mediatore  anche  in  caso  di  mancata
partecipazione di una o piu' parti al procedimento di mediazione; 
    c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del personale  e
dei mediatori di altri organismi con i quali abbia  raggiunto  a  tal
fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione,  nonche'  di
utilizzare i  risultati  delle  negoziazioni  paritetiche  basate  su
protocolli di  intesa  tra  le  associazioni  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 137 del  Codice  del  Consumo  e  le  imprese,  o  loro
associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; 
    d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi  per
specializzazioni in materie giuridiche; 
    e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo e' limitata a
specifiche materie, chiaramente individuate. 
  3. Il regolamento stabilisce  le  cause  di  incompatibilita'  allo
svolgimento dell'incarico da parte  del  mediatore  e  disciplina  le
conseguenze sui procedimenti  in  corso  della  sospensione  o  della
cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10. 
  4. Il regolamento non puo' prevedere che l'accesso alla  mediazione
si svolge esclusivamente attraverso modalita' telematiche. 
  5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: 
    a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio solo  dopo
la  sottoscrizione   da   parte   del   mediatore   designato   della
dichiarazione di imparzialita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,
lettera a), del decreto legislativo; 
    b) che, al termine del procedimento di mediazione, a  ogni  parte
del procedimento viene consegnata idonea scheda  per  la  valutazione
del servizio;  il  modello  della  scheda  deve  essere  allegato  al
regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della  parte
e l'indicazione delle sue generalita', deve essere trasmessa per  via
telematica al responsabile, con modalita' che assicurano la  certezza
dell'avvenuto ricevimento; 
    c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore  ad  opera
delle parti, ai  fini  della  sua  eventuale  designazione  da  parte
dell'organismo. 
  6. Fermo quanto previsto dall'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo, il regolamento garantisce il diritto  di  accesso  delle
parti agli atti del procedimento di mediazione, che  il  responsabile
dell'organismo  e'  tenuto  a   custodire   in   apposito   fascicolo
debitamente registrato e  numerato  nell'ambito  del  registro  degli
affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto  gli  atti
depositati dalle parti nelle sessioni  comuni  ovvero,  per  ciascuna
parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 
  7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al  solo
mediatore, eccetto quelle  effettuate  in  occasione  delle  sessioni
separate. 
  8. I dati raccolti sono trattati nel  rispetto  delle  disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  11,  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art. 11 (Conciliazione).  -  1.  Se  e'  raggiunto  un
          accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale  al
          quale e' allegato il testo  dell'accordo  medesimo.  Quando
          l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una
          proposta di  conciliazione.  In  ogni  caso,  il  mediatore
          formula una proposta di conciliazione se  le  parti  gliene
          fanno  concorde  richiesta   in   qualunque   momento   del
          procedimento. Prima della formulazione della  proposta,  il
          mediatore informa le parti delle possibili  conseguenze  di
          cui all'articolo 13. 
              2. La proposta  di  conciliazione  e'  comunicata  alle
          parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al  mediatore,
          per iscritto ed entro sette  giorni,  l'accettazione  o  il
          rifiuto  della  proposta.  In  mancanza  di  risposta   nel
          termine, la proposta si ha  per  rifiutata.  Salvo  diverso
          accordo delle parti, la proposta non puo'  contenere  alcun
          riferimento alle dichiarazioni  rese  o  alle  informazioni
          acquisite nel corso del procedimento. 
              3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma
          1 ovvero se tutte le parti  aderiscono  alla  proposta  del
          mediatore,  si  forma  processo  verbale  che  deve  essere
          sottoscritto  dalle  parti  e  dal  mediatore,   il   quale
          certifica l'autografia della sottoscrizione delle  parti  o
          la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se  con  l'accordo
          le parti concludono uno dei contratti o compiono uno  degli
          atti previsti dall'articolo 2643  del  codice  civile,  per
          procedere alla trascrizione dello stesso la  sottoscrizione
          del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico
          ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche  a
          seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di  una
          somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza  degli
          obblighi  stabiliti  ovvero  per  il   ritardo   nel   loro
          adempimento. 
              4. Se la conciliazione non riesce, il  mediatore  forma
          processo  verbale  con  l'indicazione  della  proposta;  il
          verbale e' sottoscritto dalle parti  e  dal  mediatore,  il
          quale certifica  l'autografia  della  sottoscrizione  delle
          parti o la  loro  impossibilita'  di  sottoscrivere.  Nello
          stesso  verbale,  il  mediatore  da'  atto  della   mancata
          partecipazione  di  una  delle  parti  al  procedimento  di
          mediazione. 
              5.  Il  processo  verbale  e'  depositato   presso   la
          segreteria dell'organismo e di  esso  e'  rilasciata  copia
          alle parti che lo richiedono.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo,  a
          norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229): 
              «Art. 137 (Elenco delle associazioni dei consumatori  e
          degli utenti rappresentative a  livello  nazionale).  -  1.
          Presso il Ministero dello sviluppo economico  e'  istituito
          l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli  utenti
          rappresentative a livello nazionale. 
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da  comprovare  con  la  presentazione  di   documentazione
          conforme alle prescrizioni e alle procedure  stabilite  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti
          requisiti: 
                a) avvenuta costituzione, per  atto  pubblico  o  per
          scrittura  privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni   e
          possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a  base
          democratica e preveda come scopo esclusivo  la  tutela  dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; 
                b) tenuta di un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari; 
                c) numero di iscritti  non  inferiore  allo  0,5  per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di ciascuna  di  esse,  da  certificare  con  dichiarazione
          sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  resa   dal   legale
          rappresentante dell'associazione con le  modalita'  di  cui
          agli  articoli  46  e  seguenti  del  testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
                d) elaborazione di un bilancio annuale delle  entrate
          e delle uscite con indicazione delle  quote  versate  dagli
          associati e tenuta dei libri contabili, conformemente  alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute; 
                e) svolgimento di un'attivita' continuativa  nei  tre
          anni precedenti; 
                f) non avere  i  suoi  rappresentanti  legali  subito
          alcuna  condanna,  passata  in  giudicato,   in   relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori  o  di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori  in  cui
          opera l'associazione. 
              3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti  e'
          preclusa  ogni  attivita'  di  promozione   o   pubblicita'
          commerciale avente per oggetto beni o servizi  prodotti  da
          terzi ed ogni  connessione  di  interessi  con  imprese  di
          produzione o di distribuzione. 
              4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 
              5. All'elenco  di  cui  al  presente  articolo  possono
          iscriversi anche le associazioni dei  consumatori  e  degli
          utenti operanti esclusivamente nei territori ove  risiedono
          minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute,  in
          possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere  a),  b),
          d), e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti  non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa  dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico,  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
          2000. 
              6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica  alla
          Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo
          anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2,  nonche'
          i   relativi   aggiornamenti   al   fine    dell'iscrizione
          nell'elenco  degli  enti  legittimati  a  proporre   azioni
          inibitorie  a  tutela  degli   interessi   collettivi   dei
          consumatori  istituito   presso   la   stessa   Commissione
          europea.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  14,  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art. 14 (Obblighi del mediatore). - 1. Al mediatore  e
          ai suoi ausiliari e' fatto divieto di  assumere  diritti  o
          obblighi connessi, direttamente o indirettamente,  con  gli
          affari trattati, fatta eccezione  per  quelli  strettamente
          inerenti alla prestazione dell'opera  o  del  servizio;  e'
          fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle
          parti. 
              2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di: 
                a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale  e'
          designato, una dichiarazione di  imparzialita'  secondo  le
          formule previste dal regolamento di procedura  applicabile,
          nonche' gli ulteriori impegni  eventualmente  previsti  dal
          medesimo regolamento; 
                b) informare immediatamente l'organismo  e  le  parti
          delle ragioni di  possibile  pregiudizio  all'imparzialita'
          nello svolgimento della mediazione; 
                c)  formulare  le  proposte  di   conciliazione   nel
          rispetto del limite  dell'ordine  pubblico  e  delle  norme
          imperative; 
                d)  corrispondere  immediatamente  a  ogni  richiesta
          organizzativa del responsabile dell'organismo. 
              3. Su istanza di parte, il responsabile  dell'organismo
          provvede alla  eventuale  sostituzione  del  mediatore.  Il
          regolamento individua  la  diversa  competenza  a  decidere
          sull'istanza,  quando   la   mediazione   e'   svolta   dal
          responsabile dell'organismo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  9,  del  citato
          decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28: 
              «Art. 9 (Dovere di riservatezza). - 1. Chiunque  presta
          la propria opera o il  proprio  servizio  nell'organismo  o
          comunque nell'ambito  del  procedimento  di  mediazione  e'
          tenuto   all'obbligo   di   riservatezza   rispetto    alle
          dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il
          procedimento medesimo. 
              2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni
          acquisite  nel  corso  delle  sessioni  separate  e   salvo
          consenso della parte dichiarante o dalla  quale  provengono
          le informazioni,  il  mediatore  e'  altresi'  tenuto  alla
          riservatezza nei confronti delle altre parti.».