Art. 8 
 
 
                       Obblighi degli iscritti 
 
  1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al
responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati  e
degli  elenchi   comunicati   ai   fini   dell'iscrizione,   compreso
l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 
  2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti
che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui  all'articolo
11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini  dell'istanza  di
omologazione del verbale medesimo. 
  3. Il responsabile dell'organismo trasmette  altresi'  la  proposta
del mediatore di cui all'articolo  11  del  decreto  legislativo,  su
richiesta del giudice che provvede ai sensi  dell'articolo  13  dello
stesso decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo
          4 marzo 2010 si veda nelle note all'articolo 7. 
              - Per il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo
          4 marzo 2010 n. 28 si veda nelle note all'articolo 4.