Art. 9 
 
 
                       Effetti dell'iscrizione 
 
  1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente  con
il numero d'ordine attribuito nel registro. 
  2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore  designato
non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi  di  svolgere
la mediazione. 
  3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e'
tenuto, negli atti, nella  corrispondenza,  nonche'  nelle  forme  di
pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine. 
  4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo  di
ogni anno successivo, ogni organismo  trasmette  al  responsabile  il
rendiconto della gestione su  modelli  predisposti  dal  Ministero  e
disponibili sul relativo sito internet.