Art. 19.
(Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco)
1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei
contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, e' riconosciuta la specificita' del
ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' dello stato giuridico del
personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei
compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da
leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna, nonche' per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attivita' usuranti.
2. La disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al
comma 1 e' definita con successivi provvedimenti legislativi, con i
quali si provvede altresi' a stanziare le occorrenti risorse
finanziarie.
3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER)
partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attivita'
negoziali svolte in attuazione delle finalita' di cui al comma 1 e
concernenti il trattamento economico del medesimo personale.