Art. 32.

(Decadenze  e  disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
                            determinato)

  1.  Il  primo  e  il  secondo  comma dell'articolo 6 della legge 15
luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  licenziamento  deve essere impugnato a pena di decadenza entro
sessanta  giorni  dalla  ricezione  della  sua comunicazione in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei
motivi,  ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto, anche
extragiudiziale,  idoneo  a  rendere  nota la volonta' del lavoratore
anche  attraverso  l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
  L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo
termine  di  duecentosettanta  giorni, dal deposito del ricorso nella
cancelleria  del  tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla
comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre
nuovi  documenti  formatisi  dopo il deposito del ricorso. Qualora la
conciliazione  o  l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o non sia
raggiunto  l'accordo  necessario al relativo espletamento, il ricorso
al  giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".
  2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966,  n.  604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966,  n.  604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano inoltre:
    a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative  alla  qualificazione  del  rapporto  di  lavoro ovvero alla
legittimita' del termine apposto al contratto;
    b)  al  recesso  del  committente  nei rapporti di collaborazione
coordinata  e  continuativa, anche nella modalita' a progetto, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
    c)  al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del codice
civile,   con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione  della
comunicazione di trasferimento;
    d)  all'azione  di  nullita'  del termine apposto al contratto di
lavoro,  ai  sensi  degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6
settembre  2001,  n.  368,  e  successive  modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza del medesimo.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 6 della legge 15 luglio
1966,  n.  604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche:
    a)  ai  contratti  di  lavoro  a termine stipulati ai sensi degli
articoli  1,  2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
in  corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
    b)   ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche  in
applicazione   di   disposizioni   di  legge  previgenti  al  decreto
legislativo  6  settembre  2001, n. 368, e gia' conclusi alla data di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima
data di entrata in vigore della presente legge;
    c)  alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai sensi
dell'articolo  2112  del  codice  civile con termine decorrente dalla
data del trasferimento;
    d)  in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi prevista
dall'articolo  27  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
si  chieda  la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
  5.  Nei  casi  di conversione del contratto a tempo determinato, il
giudice  condanna  il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore
stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione
globale  di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
  6.  In  presenza  di contratti ovvero accordi collettivi nazionali,
territoriali  o  aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  che
prevedano  l'assunzione,  anche  a tempo indeterminato, di lavoratori
gia'  occupati  con  contratto  a  termine  nell'ambito di specifiche
graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'
ridotto alla meta'.
  7.  Le  disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in
vigore  della  presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui  ai  commi  5  e  6,  il  giudice fissa alle parti un termine per
l'eventuale  integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di
procedura civile.
 
          Note all'art. 32: 
              - Il testo dell'art. 6 della citata legge  n.  604  del
          1966, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 6. - Il licenziamento  deve  essere  impugnato  a
          pena di decadenza entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione
          della sua comunicazione  in  forma  scritta,  ovvero  dalla
          comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi,  ove
          non  contestuale,  con  qualsiasi   atto   scritto,   anche
          extragiudiziale, idoneo a  rendere  nota  la  volonta'  del
          lavoratore       anche       attraverso        l'intervento
          dell'organizzazione  sindacale  diretto  ad  impugnare   il
          licenziamento stesso. 
              L'impugnazione e' inefficace se non e'  seguita,  entro
          il  successivo  termine  di  duecentosettanta  giorni,  dal
          deposito del ricorso nella  cancelleria  del  tribunale  in
          funzione di giudice del lavoro o dalla  comunicazione  alla
          controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o
          arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre nuovi
          documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora
          la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati  o
          non  sia  raggiunto  l'accordo   necessario   al   relativo
          espletamento, il ricorso al giudice deve essere  depositato
          a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal
          mancato accordo. 
              A    conoscere     delle     controversie     derivanti
          dall'applicazione della presente  legge  e'  competente  il
          pretore.». 
              - Per il testo dell'art. 409 del  codice  di  procedura
          civile, si veda nota all'art. 30. 
              - Il  testo  degli  articoli  1,  2  e  4  del  decreto
          legislativo 6 settembre  2001,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a tempo determinato concluso dall'UNICE,  dal  CEEP  e  dal
          CES), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  9  ottobre
          2001, n. 235, e' il seguente: 
              «Art. 1 (Apposizione del termine). - 01.  Il  contratto
          di lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a  tempo
          indeterminato. 
              1. E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine  alla
          durata del contratto di  lavoro  subordinato  a  fronte  di
          ragioni di carattere tecnico, produttivo,  organizzativo  o
          sostitutivo, anche se riferibili alla  ordinaria  attivita'
          del datore di lavoro. 
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1. 
              3. Copia dell'atto scritto deve essere  consegnata  dal
          datore  di  lavoro  al  lavoratore  entro   cinque   giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione. 
              4. La scrittura non e' tuttavia  necessaria  quando  la
          durata del rapporto di lavoro, puramente  occasionale,  non
          sia superiore a dodici giorni.». 
              «Art. 2 (Disciplina aggiuntiva per il  trasporto  aereo
          ed  i   servizi   aeroportuali).   -   1.   E'   consentita
          l'apposizione di un termine alla durata  del  contratto  di
          lavoro subordinato quando l'assunzione  sia  effettuata  da
          aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi
          aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei  servizi
          operativi di terra e di volo,  di  assistenza  a  bordo  ai
          passeggeri e merci, per un periodo massimo  complessivo  di
          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
          quattro mesi per periodi diversamente distribuiti  e  nella
          percentuale   non   superiore   al   quindici   per   cento
          dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno a  cui
          le  assunzioni  si  riferiscono,  risulti  complessivamente
          adibito ai servizi sopra indicati. Negli  aeroporti  minori
          detta percentuale puo'  essere  aumentata  da  parte  delle
          aziende   esercenti   i   servizi   aeroportuali,    previa
          autorizzazione della direzione provinciale del  lavoro,  su
          istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso,  le
          organizzazioni sindacali provinciali di categoria  ricevono
          comunicazione delle richieste di assunzione da parte  delle
          aziende di cui al presente articolo. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche  quando  l'assunzione  sia  effettuata   da   imprese
          concessionarie di servizi nei settori delle  poste  per  un
          periodo massimo  complessivo  di  sei  mesi,  compresi  tra
          aprile ed ottobre di ogni  anno,  e  di  quattro  mesi  per
          periodi diversamente distribuiti e  nella  percentuale  non
          superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito
          al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni  si  riferiscono.
          Le  organizzazioni  sindacali  provinciali   di   categoria
          ricevono comunicazione delle  richieste  di  assunzione  da
          parte delle aziende di cui al presente comma.». 
              «Art. 4 (Disciplina della proroga). - 1. Il termine del
          contratto a tempo determinato puo' essere, con il  consenso
          del lavoratore, prorogato solo quando  la  durata  iniziale
          del contratto sia inferiore a tre anni. In questi  casi  la
          proroga e' ammessa una sola volta e a  condizione  che  sia
          richiesta da ragioni oggettive e si riferisca  alla  stessa
          attivita' lavorativa per la quale  il  contratto  e'  stato
          stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento  a
          tale ipotesi la durata complessiva del rapporto  a  termine
          non potra' essere superiore ai tre anni. 
              2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza
          delle ragioni  che  giustificano  l'eventuale  proroga  del
          termine stesso e' a carico del datore di lavoro.». 
              - Il testo dell'art. 2112  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori  in
          caso  di   trasferimento   d'azienda).   -   In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con gli effetti di  cui  all'art.  2119,
          primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
          29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.
          276.». 
              - Il testo dell'art. 27 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «Art. 27 (Somministrazione irregolare). - 1. Quando  la
          somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e
          delle condizioni di cui agli articoli 20  e  21,  comma  1,
          lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore puo'  chiedere,
          mediante ricorso  giudiziale  a  norma  dell'art.  414  del
          codice di procedura civile, notificato  anche  soltanto  al
          soggetto  che  ne  ha   utilizzato   la   prestazione,   la
          costituzione di un rapporto di lavoro  alle  dipendenze  di
          quest'ultimo,     con     effetto     dall'inizio     della
          somministrazione. 
              2. Nelle ipotesi di cui al comma 1  tutti  i  pagamenti
          effettuati dal somministratore, a titolo retributivo  o  di
          contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto
          che ne ha  effettivamente  utilizzato  la  prestazione  dal
          debito  corrispondente  fino  a  concorrenza  della   somma
          effettivamente  pagata.  Tutti  gli   atti   compiuti   dal
          somministratore per  la  costituzione  o  la  gestione  del
          rapporto,   per   il   periodo   durante   il   quale    la
          somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti
          dal  soggetto  che  ne  ha  effettivamente  utilizzato   la
          prestazione. 
              3. Ai fini  della  valutazione  delle  ragioni  di  cui
          all'art.   20,   commi   3   e   4,   che   consentono   la
          somministrazione  di  lavoro  il  controllo  giudiziale  e'
          limitato  esclusivamente,  in   conformita'   ai   principi
          generali dell'ordinamento, all'accertamento della esistenza
          delle ragioni che la giustificano e non puo' essere  esteso
          fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e  scelte
          tecniche,   organizzative   o   produttive   che   spettano
          all'utilizzatore.». 
              - Per il testo dell'art. 8 della citata  legge  n.  604
          del 1966, si veda nota all'art. 30. 
              - Il  testo  dell'art.  421  del  codice  di  procedura
          civile, e' il seguente: 
              «Art. 421 (Poteri istruttori del giudice). - Il giudice
          indica alle parti in ogni momento  le  irregolarita'  degli
          atti e dei documenti che possono essere  sanate  assegnando
          un termine per provvedervi,  salvo  gli  eventuali  diritti
          quesiti. 
              Puo' altresi' disporre d'ufficio in  qualsiasi  momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti dal codice civile, ad  eccezione  del  giuramento
          decisorio,  nonche'  la   richiesta   di   informazioni   e
          osservazioni, sia  scritte  che  orali,  alle  associazioni
          sindacali indicate dalle parti. Si osserva la  disposizione
          del comma sesto dell'art. 420. 
              Dispone, su istanza di parte, l'accesso  sul  luogo  di
          lavoro, purche' necessario al  fine  dell'accertamento  dei
          fatti e dispone altresi', se ne ravvisa l'utilita'  l'esame
          dei testimoni sul luogo stesso. 
              Il giudice, ove lo ritenga necessario, puo' ordinare la
          comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti  della
          causa, anche  di  quelle  persone  che  siano  incapaci  di
          testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui  sia  vietato  a
          norma dell'art. 247.».