Art. 42. 
 
       (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS) 
 
1. A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermita' comportante
incapacita' lavorativa, derivante da  responsabilita'  di  terzi,  il
medico e' tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia  di
cui all'articolo 2  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,  n.  663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
al fine di consentire  all'ente  assicuratore  l'esperibilita'  delle
azioni surrogatorie e di rivalsa. 
2. In caso di eventi occorsi in  danno  di  soggetti  aventi  diritto
all'indennita'  di  malattia  erogata  dall'INPS  ed   imputabili   a
responsabilita'  di  terzi,  l'impresa  di  assicurazione,  prima  di
procedere all'eventuale risarcimento del danno,  e'  tenuta  a  darne
immediata comunicazione all'INPS. 
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione  di  cui
al  comma  2,  l'INPS  trasmette  all'impresa  di  assicurazione   un
«certificato di indennita' corrisposte» (CIR)  attestante  l'avvenuta
liquidazione dell'indennita' di malattia ed il relativo importo. 
4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad  accantonare
e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai  sensi
del comma 3. 
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
 
 
          Note all'art. 42: 
              - Il testo dell'art. 2 del  decreto-legge  30  dicembre
          1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          febbraio 1980, n. 33 (Finanziamento del Servizio  sanitario
          nazionale nonche' proroga  dei  contratti  stipulati  dalle
          pubbliche amministrazioni in  base  alla  legge  1°  giugno
          1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), e' il seguente: 
              «Art. 2. - A decorrere dal 1° giugno 2005, nei casi  di
          infermita' comportante incapacita'  lavorativa,  il  medico
          curante  trasmette  all'INPS  il  certificato  di  diagnosi
          sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per  via
          telematica on-line, secondo le  specifiche  tecniche  e  le
          modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo. 
              Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal  relativo
          rilascio,  a  recapitare   o   a   trasmettere,   a   mezzo
          raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  l'attestazione
          della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di
          lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
          la  trasmissione   in   via   telematica   della   suddetta
          attestazione,  secondo  modalita'  stabilite  dallo  stesso
          Istituto. 
              Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,   della   salute,
          dell'economia e delle finanze  e  per  l'innovazione  e  le
          tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome
          di Trento e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
          tecniche, operative  e  di  regolamentazione,  al  fine  di
          consentire l'avvio della nuova  procedura  di  trasmissione
          telematica  on-line  della   certificazione   di   malattia
          all'INPS  e  di  inoltro  dell'attestazione   di   malattia
          dall'INPS al datore di lavoro, previsti  dal  primo  e  dal
          secondo comma del presente articolo. 
              Le  eventuali  visite  di  controllo  sullo  stato   di
          infermita' del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge
          20 maggio  1970,  n.  300,  o  su  richiesta  dell'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  o  della   struttura
          sanitaria pubblica da esso indicata,  sono  effettuate  dai
          medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni. 
              Il datore  di  lavoro  deve  tenere  a  disposizione  e
          produrre,  a  richiesta,   all'Istituto   nazionale   della
          previdenza sociale,  la  documentazione  in  suo  possesso.
          Nella ipotesi di cui all'art. 1, sesto comma, devono essere
          trasmessi al  predetto  Istituto,  a  cura  del  datore  di
          lavoro, entro tre giorni dal ricevimento  dell'attestazione
          di malattia i dati salariali  necessari  per  il  pagamento
          agli  aventi  diritto  delle  prestazioni   economiche   di
          malattia e di maternita'. 
              Qualora   l'evento   morboso   si    configuri    quale
          prosecuzione della stessa malattia, ne  deve  essere  fatta
          menzione da parte del  medico  curante  nel  certificato  e
          nell'attestazione di cui al primo comma.».