Art. 10 
 
 
                 Conformita' o idoneita' all'impiego 
 
  1. I componenti di interoperabilita' sono considerati  conformi  ai
pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione  CE  di
conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono  indicati
nell'allegato IV. 
  2.  Ogni  componente  di  interoperabilita'  e'   sottoposto   alla
procedura di valutazione di conformita' e  di  idoneita'  all'impiego
indicata nella pertinente STI ed e' munito del relativo certificato. 
  3.  Un  componente   d'interoperabilita'   soddisfa   i   requisiti
essenziali se e' conforme alle condizioni  stabilite  dalla  relativa
STI  o  alle  specifiche  europee  elaborate  per   soddisfare   tali
condizioni. I  componenti  di  interoperabilita'  sono  sottoposti  a
interventi di verifica e manutenzione da  parte  degli  utilizzatori,
atti ad  accertare  e  garantire,  nel  tempo,  il  mantenimento  dei
requisiti essenziali. 
  4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in  servizio  al
momento dell'entrata  in  vigore  della  corrispondente  STI  possono
essere installati negli stessi senza  dover  essere  sottoposti  alla
procedura di cui al comma 2. 
  5. Le STI  possono  prevedere  un  periodo  di  transizione  per  i
prodotti  ferroviari  che  esse  identificano  come   componenti   di
interoperabilita' gia' immessi sul  mercato  al  momento  della  loro
entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i  requisiti  di
cui all'articolo 9, comma 1.