Art. 10 Conformita' o idoneita' all'impiego 1. I componenti di interoperabilita' sono considerati conformi ai pertinenti requisiti essenziali se muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, i cui elementi sono indicati nell'allegato IV. 2. Ogni componente di interoperabilita' e' sottoposto alla procedura di valutazione di conformita' e di idoneita' all'impiego indicata nella pertinente STI ed e' munito del relativo certificato. 3. Un componente d'interoperabilita' soddisfa i requisiti essenziali se e' conforme alle condizioni stabilite dalla relativa STI o alle specifiche europee elaborate per soddisfare tali condizioni. I componenti di interoperabilita' sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori, atti ad accertare e garantire, nel tempo, il mantenimento dei requisiti essenziali. 4. I pezzi di ricambio dei sottosistemi gia' messi in servizio al momento dell'entrata in vigore della corrispondente STI possono essere installati negli stessi senza dover essere sottoposti alla procedura di cui al comma 2. 5. Le STI possono prevedere un periodo di transizione per i prodotti ferroviari che esse identificano come componenti di interoperabilita' gia' immessi sul mercato al momento della loro entrata in vigore. Tali componenti devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1.