Art. 12 
 
 
Procedura relativa  alla  dichiarazione  «CE»  di  conformita'  o  di
                        idoneita' all'impiego 
 
  1. La dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di
un componente di interoperabilita' e' redatta, prima  dell'immissione
sul mercato, dal fabbricante o dal  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita', applicando le disposizioni previste dalle STI. 
  2. Qualora la STI corrispondente lo  richieda,  la  valutazione  di
conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego  di   un   componente   di
interoperabilita'  e'  effettuata  da  un  organismo   notificato   a
richiesta del fabbricante  o  del  suo  mandatario,  stabilito  nella
Comunita'. 
  3. Qualora i componenti di interoperabilita' siano oggetto di altre
direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione  CE
di conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego,  di  cui  al  presente
decreto,  deve  indicare  che  i  componenti   di   interoperabilita'
rispondono anche ai requisiti di queste altre direttive. 
  4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora non  assolti  dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella  Comunita',  sono  a
carico  di   chiunque   immetta   sul   mercato   i   componenti   di
interoperabilita' o assembla i  medesimi  componenti  o  parti  degli
stessi di diversa origine, o fabbrica i componenti per uso proprio. 
  5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 13, quando si  accerta
che  la  dichiarazione  CE  di  conformita'  e'  stata  indebitamente
rilasciata, il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nella
Comunita' sono tenuti, se necessario, a rimettere  il  componente  di
interoperabilita' in conformita' e a far  cessare  l'infrazione.  Nel
caso in cui la non conformita' persista, vengono  adottate  tutte  le
misure opportune per limitare o vietare l'immissione sul mercato  del
componente di interoperabilita' di cui si  tratta  o  assicurarne  il
ritiro dal mercato, secondo le procedure di cui all'articolo 13. 
  6. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato componenti di interoperabilita' privi di requisiti essenziali
o con irregolare dichiarazione  CE  di  conformita'  o  di  idoneita'
all'impiego  o  privi  della  stessa  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 100.000 euro. 
  7. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  installa  ed
utilizza componenti di interoperabilita' in modo difforme dalla  loro
destinazione e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria  da
15.000 euro a 100.000 euro. 
  8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non ostano  all'immissione
sul mercato di tali componenti per altre applicazioni.