Art. 13 
 
 
Non conformita' dei  componenti  di  interoperabilita'  ai  requisiti
                             essenziali 
 
  1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria  o  un
ente appaltante, constata che  un  componente  di  interoperabilita',
munito  della  dichiarazione  CE  di  conformita'  o   di   idoneita'
all'impiego,  immesso  sul  mercato   e   utilizzato   in   esercizio
conformemente alla sua  destinazione  rischia  di  non  soddisfare  i
requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza,  ogni  misura
urgente necessaria per limitarne  il  campo  di  applicazione  o  per
vietarne l'impiego, ed  informa  immediatamente  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia. 
  2.  Qualora  l'Agenzia,  anche  su  indicazione   di   un   gestore
dell'infrastruttura,  di  un'impresa  ferroviaria  o   di   un   ente
appaltante, ritenga che un componente  di  interoperabilita',  munito
della dichiarazione CE di conformita'  o  di  idoneita'  all'impiego,
immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla  sua
destinazione, rischia  di  non  soddisfare  i  requisiti  essenziali,
adotta le misure necessarie per limitarne il campo  di  applicazione,
per vietarne l'impiego o  finalizzate  a  ritirarlo  dal  mercato  ed
informa  immediatamente  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, esponendone i motivi e precisando, in particolare,  se  la
non conformita' deriva da un'inosservanza dei  requisiti  essenziali,
da una scorretta applicazione delle specifiche europee, a  condizione
che sia invocata  l'applicazione  di  queste  specifiche,  o  da  una
carenza  delle  specifiche   europee.   In   quest'ultimo   caso   la
comunicazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico. 
  3. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  informa
immediatamente la Commissione europea delle misure adottate  e  delle
motivazioni di cui al comma 2. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  adotta,  nei
casi di cui al  comma  2,  provvedimenti  conformi  alle  conclusioni
comunicate dalla Commissione europea. 
  5. Qualora  risulti,  anche  su  indicazione  dell'Agenzia,  di  un
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria,  di  un  ente
appaltante o di un fabbricante, che  determinate  specifiche  europee
utilizzate, direttamente o indirettamente, ai  fini  delle  attivita'
regolate dalle direttive non soddisfano i  requisiti  essenziali,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   richiede   alla
Commissione europea l'attivazione della procedura di cui all'articolo
11. 
  6. Nei casi di irregolarita' di cui all'articolo  12,  comma  6,  e
comunque in tutti  i  casi  in  cui  risulti  che  il  componente  di
interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali  o  non  e'
idoneo all'impiego, il fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito
nella Comunita' o l'utilizzatore del componente provvedono  alla  sua
regolarizzazione ai  sensi  del  presente  decreto.  Qualora  la  non
conformita' persista si procede in conformita' a quanto riportato  ai
commi 2, 3 e 4. 
  7. I provvedimenti di cui ai  commi  1,  2  e  4  sono  motivati  e
comunicati  al  fabbricante  o  ai  suoi  mandatari  stabiliti  nella
Comunita' e all'utilizzatore, che sono tenuti a  sostenere  tutte  le
spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.