Art. 13 Non conformita' dei componenti di interoperabilita' ai requisiti essenziali 1. Se un gestore dell'infrastruttura, un'impresa ferroviaria o un ente appaltante, constata che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta, per quanto di competenza, ogni misura urgente necessaria per limitarne il campo di applicazione o per vietarne l'impiego, ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia. 2. Qualora l'Agenzia, anche su indicazione di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di un ente appaltante, ritenga che un componente di interoperabilita', munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato in esercizio conformemente alla sua destinazione, rischia di non soddisfare i requisiti essenziali, adotta le misure necessarie per limitarne il campo di applicazione, per vietarne l'impiego o finalizzate a ritirarlo dal mercato ed informa immediatamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esponendone i motivi e precisando, in particolare, se la non conformita' deriva da un'inosservanza dei requisiti essenziali, da una scorretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, o da una carenza delle specifiche europee. In quest'ultimo caso la comunicazione e' inviata anche al Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa immediatamente la Commissione europea delle misure adottate e delle motivazioni di cui al comma 2. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta, nei casi di cui al comma 2, provvedimenti conformi alle conclusioni comunicate dalla Commissione europea. 5. Qualora risulti, anche su indicazione dell'Agenzia, di un gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria, di un ente appaltante o di un fabbricante, che determinate specifiche europee utilizzate, direttamente o indirettamente, ai fini delle attivita' regolate dalle direttive non soddisfano i requisiti essenziali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiede alla Commissione europea l'attivazione della procedura di cui all'articolo 11. 6. Nei casi di irregolarita' di cui all'articolo 12, comma 6, e comunque in tutti i casi in cui risulti che il componente di interoperabilita' non e' conforme ai requisiti essenziali o non e' idoneo all'impiego, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' o l'utilizzatore del componente provvedono alla sua regolarizzazione ai sensi del presente decreto. Qualora la non conformita' persista si procede in conformita' a quanto riportato ai commi 2, 3 e 4. 7. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 4 sono motivati e comunicati al fabbricante o ai suoi mandatari stabiliti nella Comunita' e all'utilizzatore, che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.