Art. 14 
 
 
                   Procedura di messa in servizio 
 
  1. Fatto salvo il Capo V, l'Agenzia autorizza la messa in  servizio
dei sottosistemi strutturali, costitutivi  del  sistema  ferroviario,
che sono installati o gestiti sul territorio nazionale,  soltanto  se
progettati,  costruiti  ed  installati  in  modo  da   soddisfare   i
pertinenti requisiti essenziali, nel momento in cui  siano  integrati
nel  sistema  ferroviario.  L'Agenzia  verifica  in  particolare   la
compatibilita' tecnica di tali sottosistemi con il sistema nel  quale
vengono integrati e l'integrazione di tali sottosistemi in condizioni
di sicurezza, conformemente all'articolo  5,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e all'articolo  6,  paragrafo  3,
della direttiva 2004/49/CE. 
  2. L'Agenzia verifica che, prima di essere messi in servizio,  tali
sottosistemi rispettino, laddove applicabili, le  prescrizioni  delle
STI in fatto di gestione e manutenzione. 
  3. La verifica ha luogo successivamente alla messa in  servizio  di
detti sottosistemi, utilizzando le  procedure  di  valutazione  e  di
verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali: 
    a)  per  le  infrastrutture,  nell'ambito  del  rilascio  e   del
controllo delle autorizzazioni di sicurezza a norma dell'articolo  15
del decreto legislativo10 agosto 2007, n. 162; 
    b) per i veicoli, nell'ambito del rilascio e  del  controllo  dei
certificati  di  sicurezza  a  norma  dell'articolo  14  del  decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Gli  articoli  5,  comma  4,  15  e  14  del  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recitano: 
              «4. L'Agenzia provvede affinche' la responsabilita' del
          funzionamento  sicuro  del  sistema   ferroviario   e   del
          controllo dei rischi che ne derivano  incomba  sui  gestori
          dell'infrastruttura   e    sulle    imprese    ferroviarie,
          obbligandoli a mettere in  atto  le  necessarie  misure  di
          controllo   del   rischio,   ove   appropriato   cooperando
          reciprocamente, ad applicare le norme  e  gli  standard  di
          sicurezza nazionali e ad istituire i  Sistemi  di  gestione
          della sicurezza.». 
              «Art. 14 (Certificati di sicurezza).  -  1.  Per  avere
          accesso    all'infrastruttura    ferroviaria,    un'impresa
          ferroviaria deve  essere  titolare  di  un  certificato  di
          sicurezza che puo' valere per l'intera rete  ferroviaria  o
          soltanto per una parte delimitata. Scopo del certificato di
          sicurezza e' fornire la prova che l'impresa ferroviaria  ha
          elaborato un proprio sistema di gestione della sicurezza ed
          e' in grado di soddisfare i requisiti delle STI,  di  altre
          pertinenti disposizioni della normativa comunitaria e delle
          norme nazionali di sicurezza  ai  fini  del  controllo  dei
          rischi e del funzionamento sicuro sulla rete. 
              2. Il certificato di sicurezza comprende: 
                a) la certificazione che attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza    dell'impresa
          ferroviaria, di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) la certificazione che attesta l'accettazione delle
          misure adottate dall'impresa ferroviaria per  soddisfare  i
          requisiti  specifici  necessari  per   la   sicurezza   del
          funzionamento  sulla  rete  in   questione.   I   requisiti
          includono l'applicazione delle STI e delle norme  nazionali
          di sicurezza, l'accettazione dei certificati del  personale
          e l'autorizzazione  a  mettere  in  servizio  il  materiale
          rotabile usato dall'impresa ferroviaria. La  certificazione
          e'  basata  sulla  documentazione  trasmessa   dall'impresa
          ferroviaria ai sensi dell'allegato IV. 
              3. L'Agenzia rilascia la certificazione di cui al comma
          2, su  richiesta  del  rappresentante  legale,  all'impresa
          ferroviaria che  inizia  in  Italia  la  propria  attivita'
          specificando  il  tipo  e  la   portata   delle   attivita'
          ferroviarie in oggetto. La certificazione di cui  al  comma
          2, lettera a), e'  valida  in  tutto  il  territorio  della
          Comunita'  per  le  attivita'  di   trasporto   ferroviario
          equivalenti. 
              4. L'Agenzia rilascia, all'impresa ferroviaria gia'  in
          possesso di un certificato di sicurezza rilasciato  da  una
          Autorita' di sicurezza  di  un  altro  Stato  membro  della
          Comunita'  europea  e  che   intende   effettuare   servizi
          supplementari di trasporto ferroviario,  la  certificazione
          aggiuntiva necessaria a norma  del  comma  2,  lettera  b),
          relativa alla rete italiana o  parte  della  rete  italiana
          sulla quale intende effettuare il servizio. 
              5. Il certificato di sicurezza scade ogni  cinque  anni
          ed e' rinnovato a richiesta dell'impresa. 
              6.  Il   certificato   di   sicurezza   e'   aggiornato
          parzialmente o integralmente ogniqualvolta  il  tipo  o  la
          portata delle attivita'  cambia  in  modo  sostanziale.  Il
          titolare del certificato di sicurezza informa senza indugio
          L'Agenzia  in  merito  ad  ogni  modifica  rilevante  delle
          condizioni che hanno consentito  il  rilascio  della  parte
          pertinente del certificato. Il  titolare  notifica  inoltre
          all'Agenzia l'assunzione di nuove categorie di personale  o
          l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile. 
              7. L'Agenzia puo' prescrivere la revisione della  parte
          pertinente  del  certificato  di  sicurezza  in  seguito  a
          modifiche sostanziali del quadro normativo sulla sicurezza. 
              8. Se  ritiene  che  il  titolare  del  certificato  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'   le   condizioni   per   la
          certificazione che e' stata rilasciata, l'Agenzia revoca la
          parte  a)  e  b)  del  certificato,  motivando  la  propria
          decisione. Parimenti l'Agenzia  revoca  il  certificato  di
          sicurezza se risulta che il titolare del certificato stesso
          non ne ha fatto l'uso previsto durante l'anno successivo al
          rilascio dello stesso. Della  revoca  della  certificazione
          nazionale  aggiuntiva  o  del  certificato  di   sicurezza,
          l'Agenzia informa l'Autorita' preposta alla sicurezza dello
          Stato membro che ha rilasciato la parte a) del certificato. 
              9.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la   revoca   dei
          certificati di sicurezza di cui al comma 2, lettera a).  La
          notifica riporta la denominazione e  la  sede  dell'impresa
          ferroviaria, la data di rilascio, l'ambito di  applicazione
          e la validita' del certificato di sicurezza e, in  caso  di
          revoca, la motivazione della decisione. 
              10.  Per  il  rilascio  del  certificato  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              11. I certificati di  sicurezza  gia'  rilasciati  alla
          data di entrata in vigore del presente  decreto,  ai  sensi
          dell'art. 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
          restano validi sino al rilascio da parte  dell'Agenzia  del
          certificato di cui al presente articolo  da  richiedersi  a
          cura del  rappresentante  legale  dell'impresa  ferroviaria
          entro tre mesi, fatta salva l'applicabilita' dei commi 8  e
          9.». 
              «Art.  15  (Autorizzazione  di  sicurezza  dei  gestori
          dell'infrastruttura).  -  1.  Per  poter  gestire   e   far
          funzionare  un'infrastruttura   ferroviaria,   il   gestore
          dell'infrastruttura,    su     richiesta     del     legale
          rappresentante,   deve   ottenere   un'autorizzazione    di
          sicurezza dall'Agenzia. L'Autorizzazione di sicurezza  puo'
          contenere limitazioni e/o prescrizioni per  parti  limitate
          dell'infrastruttura.    L'autorizzazione    di    sicurezza
          comprende: 
                a) l'autorizzazione che  attesta  l'accettazione  del
          sistema   di   gestione   della   sicurezza   del   gestore
          dell'infrastruttura di cui all'art. 13 e all'allegato III; 
                b) l'autorizzazione che attesta l'accettazione  delle
          misure  adottate  dal   gestore   dell'infrastruttura   per
          soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza
          della progettazione, della manutenzione e del funzionamento
          dell'infrastruttura ferroviaria, compresi, se del caso,  la
          manutenzione e il funzionamento del  sistema  di  controllo
          del traffico e di segnalamento. 
              2. L'autorizzazione di sicurezza scade ogni cinque anni
          ed    e'    rinnovata    a    richiesta     del     gestore
          dell'infrastruttura.  L'autorizzazione  di   sicurezza   e'
          aggiornata parzialmente o integralmente ogniqualvolta  sono
          apportate  modifiche  sostanziali  all'infrastruttura,   al
          segnalamento o alla fornitura di energia ovvero ai principi
          che ne disciplinano il funzionamento e la manutenzione.  Il
          titolare dell'autorizzazione  di  sicurezza  informa  senza
          indugio l'Agenzia in merito ad ogni modifica apportata. 
              3.   L'Agenzia   puo'    prescrivere    la    revisione
          dell'autorizzazione di sicurezza  in  seguito  a  modifiche
          sostanziali del quadro normativo in materia di sicurezza. 
              4. Se ritiene che il  titolare  dell'autorizzazione  di
          sicurezza  non  soddisfi  piu'  le  pertinenti  condizioni,
          l'Agenzia preposta alla sicurezza  revoca  l'autorizzazione
          motivando la propria decisione. 
              5.  L'Agenzia  notifica  all'ERA  entro  un   mese   il
          rilascio,  il  rinnovo,  la  modifica  o  la  revoca  delle
          autorizzazioni  di  sicurezza.  La  notifica   riporta   la
          denominazione e la sede del gestore dell'infrastruttura, la
          data di rilascio, l'ambito di applicazione e  la  validita'
          dell'autorizzazione di sicurezza e, in caso di  revoca,  la
          motivazione della decisione. 
              6. Per il  rilascio  dell'autorizzazione  di  sicurezza
          l'Agenzia applica diritti commisurati  ai  costi  sostenuti
          per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
          le procedure di certificazione. 
              7. I gestori per le infrastrutture  gia'  esistenti  ed
          aperte al traffico ferroviario  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto provvedono  entro  tre  mesi  a
          richiedere il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza. In
          attesa  del  rilascio  della  stessa  sono  autorizzati   a
          proseguire    la    propria    attivita'    fatta     salva
          l'applicabilita' dei commi 4 e 5.».