Art. 15 
 
 
                Libera circolazione dei sottosistemi 
 
  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma  1,  non  e'
consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione,  la  messa
in servizio e l'esercizio  di  sottosistemi  di  natura  strutturale,
costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi  ai  requisiti
essenziali. In particolare, non possono esigersi verifiche  che  sono
gia' state compiute: 
    a) nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione CE di
verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V,  o  in  altri
Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore del presente  decreto,
al fine di verificare la conformita'  con  identici  requisiti  nelle
medesime condizioni operative; 
    b) in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore  della
presente direttiva, al fine di verificare la conformita' con identici
requisiti nelle medesime condizioni operative.