Art. 15 Libera circolazione dei sottosistemi 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, non e' consentito vietare, limitare od ostacolare la costruzione, la messa in servizio e l'esercizio di sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, che sono conformi ai requisiti essenziali. In particolare, non possono esigersi verifiche che sono gia' state compiute: a) nell'ambito della procedura concernente la dichiarazione CE di verifica, i cui elementi sono indicati nell'allegato V, o in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore del presente decreto, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative; b) in altri Stati membri, prima o dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, al fine di verificare la conformita' con identici requisiti nelle medesime condizioni operative.