Art. 16 Conformita' alle STI e alle norme nazionali 1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione CE di verifica di cui all'allegato V. 2. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al momento in cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la coerenza di tali sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. 3. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la gestione e il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi requisiti essenziali, ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione e di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie verificano, al momento della messa in servizio e in seguito regolarmente, che i sottosistemi siano gestiti e mantenuti conformemente ai requisiti essenziali ad essi applicati. 4. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del sistema ferroviario, e' compiuta con riferimento alle STI, se esistenti. 5. L'Agenzia predispone, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti lo notifica alla Commissione europea qualora non esista una STI pertinente oppure una deroga sia stata notificata in applicazione dell'articolo 8 oppure un caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese nella STI pertinente. 6. L'elenco e' notificato ogni qualvolta e' modificato l'elenco delle norme tecniche, gia' notificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE e all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2001/16/CE oppure dopo che la deroga e' stata notificata oppure dopo la pubblicazione della STI in questione. In tale occasione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designa inoltre gli organismi incaricati di espletare, con riferimento a tali norme tecniche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile, su richiesta della Commissione europea, il testo integrale delle norme notificate. Possono non essere notificate norme e restrizioni di natura strettamente locale. In tale caso, di tali norme e restrizioni deve essere fatto cenno nei registri dell'infrastruttura di cui all'articolo 35. 8. L'Agenzia provvede a che le norme tecniche vincolanti siano pubblicate e messe a disposizione di tutti i gestori delle infrastrutture, delle imprese ferroviarie, dei richiedenti le autorizzazioni di messa in servizio in un linguaggio chiaro che possa essere compreso dalle parti interessate.
Note all'art. 16: - Per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE si veda nelle note alle premesse.