Art. 16 
 
 
             Conformita' alle STI e alle norme nazionali 
 
  1. Si considerano interoperabili e conformi ai requisiti essenziali
ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale, costitutivi
del sistema ferroviario, muniti della dichiarazione CE di verifica di
cui all'allegato V. 
  2.  I  gestori  dell'infrastruttura  e   le   imprese   ferroviarie
assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, al  momento  in
cui i sottosistemi sono integrati nel sistema, la  coerenza  di  tali
sottosistemi con il sistema nel quale vengono integrati. 
  3.  I  gestori  dell'infrastruttura  e   le   imprese   ferroviarie
assicurano, ciascuno per la propria parte di sistema, la  gestione  e
il mantenimento dei sottosistemi conformemente ai relativi  requisiti
essenziali, ricorrendo, a tale fine, alle procedure di valutazione  e
di verifica previste nelle pertinenti STI strutturali e funzionali. I
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie  verificano,  al
momento della messa in servizio e  in  seguito  regolarmente,  che  i
sottosistemi siano gestiti e  mantenuti  conformemente  ai  requisiti
essenziali ad essi applicati. 
  4. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto  dei  requisiti
essenziali, di un sottosistema di natura strutturale, costitutivo del
sistema  ferroviario,  e'  compiuta  con  riferimento  alle  STI,  se
esistenti. 
  5. L'Agenzia predispone, per ogni  sottosistema,  un  elenco  delle
norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti  essenziali  e
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  lo  notifica  alla
Commissione europea qualora non esista una STI pertinente oppure  una
deroga sia stata notificata in applicazione dell'articolo 8 oppure un
caso specifico necessiti l'applicazione di norme tecniche non riprese
nella STI pertinente. 
  6. L'elenco e' notificato ogni  qualvolta  e'  modificato  l'elenco
delle norme tecniche, gia' notificate conformemente all'articolo  16,
paragrafo 3, della direttiva 96/48/CE e all'articolo 16, paragrafo 3,
della direttiva  2001/16/CE  oppure  dopo  che  la  deroga  e'  stata
notificata oppure dopo la pubblicazione della STI  in  questione.  In
tale occasione, il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
designa  inoltre  gli  organismi   incaricati   di   espletare,   con
riferimento a tali norme tecniche, la procedura di  verifica  di  cui
all'articolo 17. 
  7.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   rende
disponibile,  su  richiesta  della  Commissione  europea,  il   testo
integrale delle norme notificate. Possono non essere notificate norme
e restrizioni di natura strettamente locale. In tale  caso,  di  tali
norme  e  restrizioni  deve   essere   fatto   cenno   nei   registri
dell'infrastruttura di cui all'articolo 35. 
  8. L'Agenzia provvede a che  le  norme  tecniche  vincolanti  siano
pubblicate  e  messe  a  disposizione  di  tutti  i   gestori   delle
infrastrutture,  delle  imprese  ferroviarie,  dei   richiedenti   le
autorizzazioni di messa in servizio in un linguaggio chiaro che possa
essere compreso dalle parti interessate. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Per le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE si veda  nelle
          note alle premesse.