Art. 17 
 
 
   Procedura per la redazione della dichiarazione «CE» di verifica 
 
  1. Al  fine  di  redigere  la  dichiarazione  CE  di  verifica,  il
richiedente invita l'organismo notificato di  propria  scelta,  prima
che il sottosistema sia immesso in servizio, ad avviare la  procedura
di verifica CE di cui all'allegato VI.  Il  richiedente  puo'  essere
l'ente  appaltante  o  il  fabbricante  o  il  rispettivo  mandatario
stabilito nella Comunita'. 
  2. La procedura di  verifica  CE  di  un  sottosistema,  effettuata
dall'organismo notificato,  inizia  dalla  fase  di  progettazione  e
prosegue per tutto il  periodo  di  costruzione  fino  alla  fase  di
omologazione, precedente  l'entrata  in  servizio  del  sottosistema.
Detta procedura comprende anche  la  verifica  delle  interfacce  del
sottosistema in questione rispetto al sistema in cui viene integrato,
sulla scorta delle informazioni disponibili nella  STI  pertinente  e
nei registri di cui agli articoli 34 e 35. 
  3. L'ente appaltante o il suo mandatario stabilito nella  Comunita'
che richiede a un organismo notificato di istruire  la  procedura  di
verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello
stesso organismo la documentazione tecnica necessaria  relativa  alle
caratteristiche del sottosistema. 
  4.  All'organismo  notificato   compete   la   preparazione   della
documentazione tecnica di accompagnamento alla  dichiarazione  CE  di
verifica di cui all'allegato VI. La documentazione  tecnica  contiene
tutti  i  documenti  necessari  relativi  alle  caratteristiche   del
sottosistema, nonche' eventualmente tutti i documenti  che  attestano
la conformita' dei componenti  di  interoperabilita'.  Essa  contiene
altresi' tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai  limiti  di
utilizzazione,  alle  istruzioni  di  manutenzione,  di  sorveglianza
continua o periodica, di regolazione e riparazione. 
  5. L'organismo notificato puo' rilasciare dichiarazioni  intermedie
di verifica per coprire determinate fasi delle procedure di  verifica
o determinate parti del sottosistema. In questo caso  si  applica  la
procedura di cui all'allegato VI. 
  6. Se le STI pertinenti lo permettono, l'organismo notificato  puo'
rilasciare certificati di conformita' per una serie di sottosistemi o
talune loro parti. 
  7. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  utilizza,  nel
sistema   ferroviario   transeuropeo   nazionale,   un   sottosistema
strutturale in modo difforme dalla sua destinazione e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria che puo' variare fra 15.000 euro e
100.000 euro.