Art. 18 Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi 1. Se l'Agenzia, anche su segnalazione del gestore dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, constata che un sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di verifica, corredata della documentazione tecnica, non soddisfa interamente le disposizioni del presente decreto e in particolare i requisiti essenziali, puo' richiedere l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico dell'ente appaltante, informandone il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa senza ritardo la Commissione europea delle richieste di verifica supplementare di cui al comma 1, esponendone i motivi e precisando se la non completa conformita' alle disposizioni del presente derivi: a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una STI o da una scorretta applicazione di una STI; b) da una carenza di una STI. In questo caso si applica la procedura di modifica della STI di cui all'articolo 6.