Art. 18 
 
 
 Mancato rispetto dei requisiti essenziali da parte dei sottosistemi 
 
  1.   Se   l'Agenzia,   anche   su    segnalazione    del    gestore
dell'infrastruttura o delle  imprese  ferroviarie,  constata  che  un
sottosistema in esercizio munito della dichiarazione CE di  verifica,
corredata della documentazione tecnica, non soddisfa  interamente  le
disposizioni del  presente  decreto  e  in  particolare  i  requisiti
essenziali, puo' richiedere l'esecuzione di  verifiche  supplementari
con spese a carico dell'ente appaltante,  informandone  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa  senza
ritardo  la  Commissione  europea   delle   richieste   di   verifica
supplementare di cui al comma 1, esponendone i motivi e precisando se
la non completa conformita' alle disposizioni del presente derivi: 
    a) dal mancato rispetto dei requisiti essenziali o di una  STI  o
da una scorretta applicazione di una STI; 
    b) da una carenza di una  STI.  In  questo  caso  si  applica  la
procedura di modifica della STI di cui all'articolo 6.