Art. 19 Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito di rinnovo o ristrutturazione 1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema in esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un fascicolo con la descrizione del progetto presso l'Agenzia. L'Agenzia esamina il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione indicata nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori giustifichi la necessita' di una nuova autorizzazione di messa in servizio ai sensi del presente decreto. Tale autorizzazione enecessaria ogni qualvolta il livello di sicurezza globale del sottosistema interessato puo' risentirne. L'Agenzia decide entro quattro mesi dalla presentazione del dossier completo da parte del richiedente. 2. Qualora sia necessaria una nuova autorizzazione, l'Agenzia decide in quale misura le STI debbano essere applicate al progetto e lo comunica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che notifica la decisione alla Commissione europea e agli altri Stati membri, specificando: a) il motivo per cui la o le STI non sono applicate completamente; b) le caratteristiche tecniche che si applicano in sostituzione della STI; c) gli organismi incaricati di applicare, nel caso di queste caratteristiche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17.