Art. 19 
 
 
Messa in servizio di sottosistemi esistenti a seguito  di  rinnovo  o
                          ristrutturazione 
 
  1. In caso di rinnovo o di ristrutturazione di un  sottosistema  in
esercizio l'ente appaltante o il fabbricante depositano un  fascicolo
con la descrizione del progetto presso l'Agenzia.  L'Agenzia  esamina
il fascicolo e, tenendo conto della strategia di attuazione  indicata
nella STI applicabile, decide se l'importanza dei lavori  giustifichi
la necessita' di una nuova autorizzazione di  messa  in  servizio  ai
sensi del presente  decreto.  Tale  autorizzazione  enecessaria  ogni
qualvolta  il  livello  di   sicurezza   globale   del   sottosistema
interessato puo' risentirne.  L'Agenzia  decide  entro  quattro  mesi
dalla presentazione del dossier completo da parte del richiedente. 
  2. Qualora  sia  necessaria  una  nuova  autorizzazione,  l'Agenzia
decide in quale misura le STI debbano essere applicate al progetto  e
lo comunica al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  che
notifica la decisione alla Commissione europea  e  agli  altri  Stati
membri, specificando: 
    a)  il  motivo  per  cui  la  o  le  STI   non   sono   applicate
completamente; 
    b) le caratteristiche tecniche che si applicano  in  sostituzione
della STI; 
    c) gli organismi incaricati di  applicare,  nel  caso  di  queste
caratteristiche, la procedura di verifica di cui all'articolo 17.