Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) direttiva:  la  direttiva  2008/57/CE  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 17 giugno  2008,  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema  ferroviario  comunitario,  cosi'   come   modificata   dalla
direttiva 2009/131/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009; 
    b)  sistema  ferroviario  transeuropeo:  i   sistemi   ferroviari
convenzionale   e   ad   alta   velocita'   transeuropei   di    cui,
rispettivamente, all'allegato I, punti 1 e 2; 
    c)  sistema  ferroviario  nazionale:   la   parte   del   sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocita' costituita
dalle infrastrutture definite nell'allegato I, sezione 3, punto  3.8,
della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 1996, e dai materiali  rotabili  che  utilizzano  dette
infrastrutture. Nel territorio nazionale il  sistema  ferroviario  ad
alta velocita' coincide con il sistema ferroviario ad alta capacita'; 
    d) interoperabilita': la capacita'  del  sistema  ferroviario  di
consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di
treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per  le  linee.
Tale   capacita'   si   fonda   sull'insieme    delle    prescrizioni
regolamentari, tecniche ed operative che debbono  essere  soddisfatte
per ottemperare ai requisiti essenziali; 
    e) veicolo: veicolo ferroviario atto a circolare con  le  proprie
ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione.  Il  veicolo  si
compone di uno o piu' sottosistemi  strutturali  e  funzionali  o  di
parti di tali sottosistemi; 
    f)  rete:  linee,  stazioni  e  terminal  e  tutti  i   tipi   di
attrezzature fisse necessarie per assicurare il funzionamento  sicuro
e continuo del sistema ferroviario; 
    g)  sottosistemi:  il  risultato  della  divisione  del   sistema
ferroviario come indicato nell'allegato II. Tali sottosistemi, i  cui
requisiti essenziali sono definiti all'allegato III, sono  di  natura
strutturale quali le infrastrutture, l'energia, il  controllo-comando
e segnalamento, il materiale rotabile o funzionale quali  l'esercizio
e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche
per i passeggeri e le merci; 
    h)  componenti   di   interoperabilita':   qualsiasi   componente
elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo  di
materiali  incorporati  o  destinati  ad  essere  incorporati  in  un
sottosistema   da   cui   dipende   direttamente   o   indirettamente
l'interoperabilita'  del  sistema   ferroviario.   Il   concetto   di
componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali  il
software; 
    i) requisiti essenziali:  l'insieme  delle  condizioni  descritte
nell'allegato  III  che  devono  essere   soddisfatte   dal   sistema
ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di  interoperabilita',
comprese le interfacce; 
    l)   specifica   europea:   una   specifica    tecnica    comune,
un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale  che  recepisce
una norma europea, come definite nell'allegato  XXI  della  direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004; 
    m) STI: specifiche tecniche di interoperabilita' adottate a norma
della direttiva, di cui e' oggetto ciascun sottosistema  o  parte  di
sottosistema,  al  fine  di  soddisfare  i  requisiti  essenziali   e
garantire l'interoperabilita' del sistema ferroviario; 
    n) organismi notificati: gli organismi incaricati di valutare  la
conformita'   o   l'idoneita'   all'impiego   dei    componenti    di
interoperabilita' o di istruire  la  procedura  di  verifica  CE  dei
sottosistemi; 
    o) parametri fondamentali: ogni condizione regolamentare, tecnica
od operativa, critica per l'interoperabilita',  e  specificata  nelle
STI pertinenti; 
    p)  caso  specifico:  ogni  parte  del  sistema  ferroviario  che
necessita  di  disposizioni  particolari  nelle  STI,  temporanee   o
definitive, a causa  di  limitazioni  geografiche,  topografiche,  di
ambiente urbano o di coerenza rispetto  al  sistema  esistente.  Cio'
puo' comprendere in particolare le linee e reti  ferroviarie  isolate
dalla rete del resto della Comunita', la  sagoma,  lo  scartamento  o
l'interasse fra i binari, i veicoli destinati ad un uso  strettamente
locale,  regionale  o  storico  e  i  veicoli  in  provenienza  o   a
destinazione di Paesi terzi; 
    q)  ristrutturazione:  lavori  importanti  di  modifica   di   un
sottosistema  o  di  una  sua  parte  che  migliora  l'insieme  delle
prestazioni del sottosistema; 
    r) rinnovo: lavori importanti di sostituzione di un  sottosistema
o di una sua parte che non modificano l'insieme delle prestazioni del
sottosistema; 
    s) sostituzione nell'ambito di una manutenzione: sostituzione  di
componenti  con  pezzi  aventi  funzione  e   prestazioni   identiche
nell'ambito di una manutenzione preventiva o correttiva; 
    t) sistema  ferroviario  esistente:  l'insieme  costituito  dalle
infrastrutture ferroviarie, che comprendono le linee e  gli  impianti
fissi della rete ferroviaria esistente e i veicoli di ogni  categoria
e origine che percorrono dette infrastrutture; 
    u) messa in servizio: insieme delle operazioni mediante le  quali
un sottosistema o un veicolo e' messo nello stato di funzionamento di
progetto; 
    v) ente appaltante:  qualsiasi  ente,  pubblico  o  privato,  che
ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la
costruzione, la ristrutturazione o il  rinnovo  di  un  sottosistema.
L'ente   puo'   essere    un'impresa    ferroviaria,    un    gestore
dell'infrastruttura  o  un  detentore,   oppure   il   concessionario
incaricato della messa in servizio di un progetto; 
    z) gestore dell'infrastruttura:  qualsiasi  organismo  o  impresa
incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione  di
una infrastruttura  ferroviaria  e  della  gestione  dei  sistemi  di
controllo e di sicurezza  dell'infrastruttura  e  della  circolazione
ferroviaria. I compiti del gestore di una infrastruttura o  di  parte
di essa possono essere assegnati a diversi  soggetti  con  i  vincoli
definiti nelle norme comunitarie e nazionali vigenti; 
    aa) gestore dell'infrastruttura nazionale: il  soggetto  indicato
agli articoli 3, comma 1, lettera h), e 11 del decreto legislativo  8
luglio 2003, n. 188; 
    bb)  impresa  ferroviaria:  qualsiasi  impresa  titolare  di  una
licenza ai sensi del decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  188,  e
qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attivita'  consiste
nella prestazione di servizi di trasporto di merci  e  di  passeggeri
ovvero di merci  o  di  passeggeri  per  ferrovia  e  che  garantisce
obbligatoriamente la trazione; sono comprese  anche  le  imprese  che
forniscono la sola trazione; 
    cc) Agenzia: Agenzia nazionale per la  sicurezza  delle  ferrovie
quale organismo nazionale a cui sono assegnati i compiti di autorita'
preposta alla sicurezza per il sistema ferroviario italiano di cui al
capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162; 
    dd)  ERA:  Agenzia  ferroviaria  europea  per  la   sicurezza   e
l'interoperabilita' ferroviaria; 
    ee) detentore: il soggetto o l'entita' che  utilizza  il  veicolo
come mezzo di trasporto ed e' iscritto in quanto tale nel registro di
immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33:  puo'  esserne  il
proprietario o avere il diritto di utilizzarlo; 
    ff) progetto in fase avanzata di sviluppo: qualsiasi progetto  la
cui progettazione e costruzione, ovvero progettazione o  costruzione,
e' giunta a una fase tale che una modifica delle specifiche  tecniche
sarebbe inaccettabile. Questa impossibilita'  puo'  essere  dovuta  a
ragioni giuridiche, contrattuali, economiche, finanziarie, sociali  o
ambientali, che devono essere debitamente giustificate; 
    gg) tipo: il tipo di veicolo  che  definisce  le  caratteristiche
essenziali di progettazione del veicolo cui si riferisce  l'attestato
unico di esame del  tipo  descritto  nel  modulo  B  della  decisione
93/465/CEE; 
    hh) serie: una serie di veicoli identici di uno  stesso  tipo  di
progetto; 
    ii)   soggetto   responsabile   della   manutenzione:    soggetto
responsabile della manutenzione di un veicolo  registrato  in  quanto
tale nel registro di immatricolazione nazionale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per le direttive 2008/57/CE  e  2009/131/CE  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              -  La  decisione  n.  1692/96/CE  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228. 
              - La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          30 aprile 2004, n. L 134. 
              - Gli articoli 3, comma 1, lettera h) e 11 del  decreto
          legislativo 8 luglio 2003, n. 188, citato  nelle  premesse,
          cosi' recitano: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) -g) (omissis); 
                h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato
          in  particolare  della  realizzazione,  della  manutenzione
          dell'infrastruttura  ferroviaria  e   della   gestione   in
          sicurezza della circolazione  ferroviaria.  I  compiti  del
          gestore dell'infrastruttura, anche per  parte  della  rete,
          possono essere assegnati a diversi soggetti con  i  vincoli
          definiti nelle norme comunitarie  vigenti  e  nel  presente
          decreto;». 
              «Art.    11    (Principi).    -    1.    Il     gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria  e'  soggetto  autonomo  ed
          indipendente,  sul   piano   giuridico,   organizzativo   o
          decisionale,  dalle  imprese  operanti  nel   settore   dei
          trasporti. 
              2.  Il  gestore  dell'infrastruttura   ferroviaria   e'
          responsabile del controllo della circolazione in  sicurezza
          dei   convogli,   della   manutenzione   e   del    rinnovo
          dell'infrastruttura   ferroviaria,   sul   piano   tecnico,
          commerciale e finanziario, assicurandone  l'accessibilita',
          la funzionalita', nonche' le  informazioni;  deve  altresi'
          assicurare  la  manutenzione  e  la  pulizia  degli   spazi
          pubblici delle stazioni passeggeri. 
              3. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto
          al   rispetto   della   riservatezza   delle   informazioni
          commerciali in suo possesso. 
              4.   Al   gestore    dell'infrastruttura    ferroviaria
          nazionale,  per  la  rete  di  propria  attribuzione,  sono
          affidati in via esclusiva i compiti e le funzioni  relativi
          al calcolo e riscossione dei  canoni  e  l'assegnazione  di
          capacita'  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 17 e 27. 
              5. Per quanto  riguarda  i  gestori  di  infrastrutture
          ferroviarie regionali e locali,  rientranti  nel  campo  di
          applicazione  del  presente  decreto,  ove  l'attivita'  di
          gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta  da  un
          soggetto che sia titolare anche di un'impresa  ferroviaria,
          le attivita' ed i compiti di cui ai commi  1,  2,  3  e  4,
          devono essere  espletati  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
          finanza  pubblica,  attraverso  una   struttura   aziendale
          autonoma  e  distinta,  sotto  il  profilo  patrimoniale  e
          contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento
          delle  attivita'   espletate   in   qualita'   di   impresa
          ferroviaria. I criteri per la  separazione  contabile  sono
          stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.». 
              - Il capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162,  reca:  «Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  delle
          ferrovie». 
              - La decisione 93/465/CEE e' pubblicata nella  G.U.C.E.
          30 agosto 1993, n. L 220.