Art. 20 Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli 1. Prima di essere usato su una rete, un veicolo e' oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia, salvo disposizione contraria del presente capo. 2. Un veicolo conforme alle STI e' autorizzato a norma degli articoli 21 o 22. 3. Un veicolo non conforme alle STI e' autorizzato a norma degli articoli 23 o 24. 4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato e' autorizzato a norma dell'articolo 25. 5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in qualunque altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24 concernenti le autorizzazioni complementari. Su indicazione dell'Agenzia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti chiarisce, attraverso specifiche disposizioni normative di attuazione del presente decreto, da emanare con provvedimento di natura non regolamentare, se siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai sensi delle pertinenti disposizioni dell'articolo 22 nel caso di veicoli conformi alle STI o dell'articolo 24 nel caso di veicoli non conformi. 6. Tutte le domande di autorizzazione di messa in servizio sono oggetto di una decisione dell'Agenzia, a norma degli articoli 21 e 22 o degli articoli 23 e 24. L'autorizzazione di messa in servizio di cui al comma 1 puo' contemplare condizioni di utilizzazione ed altre restrizioni. 7. Le decisioni negative dell'Agenzia rispetto alla messa in servizio di un veicolo ferroviario sono debitamente motivate. Entro un mese dalla ricezione della notifica della decisione negativa il richiedente puo' presentare all'Agenzia stessa una richiesta di riesame per motivi debitamente comprovati. L'Agenzia dispone di un termine di due mesi a partire dalla ricezione del ricorso per confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione negativa e' confermata, il richiedente puo' chiedere all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari che la decisione sia riesaminata per motivi debitamente comprovati. 8. In assenza di una decisione ai sensi degli articoli 22, comma 7, e 24, comma 5, da parte dell'Agenzia entro i termini prescritti, la messa in servizio del veicolo ferroviario in questione si considera autorizzata dopo che sia trascorso un periodo di tre mesi dalla scadenza dei termini suddetti. Le autorizzazioni concesse in applicazione del presente comma sono valide unicamente sulla rete per la quale l'Agenzia non abbia provveduto entro i termini prescritti. 9. Nel caso in cui l'Agenzia intenda revocare un'autorizzazione di messa in servizio da essa stessa rilasciata o un'autorizzazione in possesso del richiedente a norma del comma 8, utilizza la procedura di revisione dei certificati di sicurezza di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, o, se applicabile, la procedura di revisione delle autorizzazioni di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 4, del predetto decreto. 10. In caso di procedura di ricorso, l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari puo' richiedere all'ERA un parere ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 10, della direttiva. 11. Nel caso di veicoli che circolano dal territorio nazionale verso un paese terzo o viceversa su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunita' e per i quali puo' essere concessa una deroga a norma dell'articolo 8, comma 5, o che sono soggetti a casi specifici, le norme nazionali di cui agli articoli 21 e 23 possono includere accordi internazionali nella misura in cui essi sono compatibili con la normativa comunitaria. 12. Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del 19 luglio 2008, comprese quelle rilasciate in virtu' di accordi internazionali, in particolare del regolamento internazionale carrozze-RIC e del regolamento internazionale veicoli-RIV, restano valide alle condizioni alle quali sono state rilasciate. Tale disposizione prevale sugli articoli da 21 a 24. 13. L'Agenzia puo' concedere autorizzazioni di messa in servizio per una serie di veicoli, comunicando al richiedente la procedura da seguire. 14. Le autorizzazioni alla messa in servizio rilasciate ai sensi del presente articolo non inficiano le altre condizioni imposte alle imprese ferroviarie e ai gestori d'infrastruttura per operare tali veicoli sulla pertinente rete, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Note all'art. 20: - Per gli articoli 14, comma 8 e 15, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note all'art. 14. - L'art. 13, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita: «Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, nonche' ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM. 2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attivita' svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attivita' dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilita', il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attivita' di terzi. 3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinche' tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e' concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura. 4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno: a) i dati relativi alle modalita' di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza; b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione; c) i risultati degli audit di sicurezza interni; d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, puo' richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».