Art. 20 
 
 
           Autorizzazione di messa in servizio dei veicoli 
 
  1. Prima di essere usato su una rete,  un  veicolo  e'  oggetto  di
un'autorizzazione di messa in servizio da parte  dell'Agenzia,  salvo
disposizione contraria del presente capo. 
  2. Un veicolo conforme  alle  STI  e'  autorizzato  a  norma  degli
articoli 21 o 22. 
  3. Un veicolo non conforme alle STI e' autorizzato  a  norma  degli
articoli 23 o 24. 
  4. Un veicolo conforme a un tipo autorizzato e' autorizzato a norma
dell'articolo 25. 
  5. L'Agenzia riconosce ogni autorizzazione rilasciata in  qualunque
altro Stato membro, fermo restando il disposto degli articoli 22 e 24
concernenti   le   autorizzazioni   complementari.   Su   indicazione
dell'Agenzia, il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
chiarisce, attraverso specifiche disposizioni normative di attuazione
del presente decreto, da emanare  con  provvedimento  di  natura  non
regolamentare, se siano necessarie ulteriori autorizzazioni ai  sensi
delle pertinenti disposizioni dell'articolo 22 nel  caso  di  veicoli
conformi alle  STI  o  dell'articolo  24  nel  caso  di  veicoli  non
conformi. 
  6. Tutte le domande di autorizzazione di  messa  in  servizio  sono
oggetto di una decisione dell'Agenzia, a norma degli articoli 21 e 22
o degli articoli 23 e 24. L'autorizzazione di messa  in  servizio  di
cui al comma 1 puo' contemplare condizioni di utilizzazione ed  altre
restrizioni. 
  7. Le  decisioni  negative  dell'Agenzia  rispetto  alla  messa  in
servizio di un veicolo ferroviario sono debitamente  motivate.  Entro
un mese dalla ricezione della notifica della  decisione  negativa  il
richiedente puo'  presentare  all'Agenzia  stessa  una  richiesta  di
riesame per motivi debitamente comprovati. L'Agenzia  dispone  di  un
termine di due  mesi  a  partire  dalla  ricezione  del  ricorso  per
confermare o revocare la propria decisione. Se la decisione  negativa
e' confermata,  il  richiedente  puo'  chiedere  all'Ufficio  per  la
regolazione dei servizi ferroviari che la decisione  sia  riesaminata
per motivi debitamente comprovati. 
  8. In assenza di una decisione ai sensi degli articoli 22, comma 7,
e 24, comma 5, da parte dell'Agenzia entro i termini  prescritti,  la
messa in servizio del veicolo ferroviario in questione  si  considera
autorizzata dopo che sia trascorso  un  periodo  di  tre  mesi  dalla
scadenza  dei  termini  suddetti.  Le  autorizzazioni   concesse   in
applicazione del presente comma sono valide unicamente sulla rete per
la quale l'Agenzia non abbia provveduto entro i termini prescritti. 
  9. Nel caso in cui l'Agenzia intenda revocare un'autorizzazione  di
messa in servizio da essa stessa rilasciata  o  un'autorizzazione  in
possesso del richiedente a norma del comma 8, utilizza  la  procedura
di revisione dei certificati di sicurezza  di  cui  all'articolo  14,
comma 8, del  decreto  legislativo  10  agosto  2007,  n.162,  o,  se
applicabile,  la  procedura  di  revisione  delle  autorizzazioni  di
sicurezza di cui all'articolo 15, comma 4, del predetto decreto. 
  10. In caso di procedura di ricorso, l'Ufficio per  la  regolazione
dei servizi ferroviari puo' richiedere all'ERA  un  parere  ai  sensi
dell'articolo 21, paragrafo 10, della direttiva. 
  11. Nel caso di veicoli  che  circolano  dal  territorio  nazionale
verso un paese terzo o viceversa su una rete con scartamento  diverso
da quello della rete ferroviaria principale della Comunita' e  per  i
quali puo' essere concessa una deroga a norma dell'articolo 8,  comma
5, o che sono soggetti a casi specifici, le norme  nazionali  di  cui
agli articoli 21 e 23 possono includere accordi internazionali  nella
misura in cui essi sono compatibili con la normativa comunitaria. 
  12. Le autorizzazioni di messa in servizio rilasciate prima del  19
luglio  2008,  comprese  quelle  rilasciate  in  virtu'  di   accordi
internazionali,  in  particolare   del   regolamento   internazionale
carrozze-RIC e del regolamento  internazionale  veicoli-RIV,  restano
valide  alle  condizioni  alle  quali  sono  state  rilasciate.  Tale
disposizione prevale sugli articoli da 21 a 24. 
  13. L'Agenzia puo' concedere autorizzazioni di  messa  in  servizio
per una serie di veicoli, comunicando al richiedente la procedura  da
seguire. 
  14. Le autorizzazioni alla messa in servizio  rilasciate  ai  sensi
del presente articolo non inficiano le altre condizioni imposte  alle
imprese ferroviarie e ai gestori d'infrastruttura  per  operare  tali
veicoli sulla pertinente rete, a norma degli articoli 13, 14 e 15 del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per gli articoli  14,  comma  8  e  15,  del  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n.  162,  si  veda  nelle  note
          all'art. 14. 
              - L'art. 13, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.
          162, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Sistemi di gestione della sicurezza). - 1.  I
          gestori  dell'infrastruttura  e  le   imprese   ferroviarie
          elaborano i propri sistemi di gestione della  sicurezza  al
          fine di garantire che il sistema ferroviario possa  attuare
          almeno  i  CST,  sia  conforme  alle  norme  di   sicurezza
          nazionali, nonche'  ai  requisiti  di  sicurezza  contenuti
          nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei
          CSM. 
              2. Il sistema di gestione della sicurezza  definito  in
          dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e
          della  tipologia  di  attivita'   svolta,   garantisce   il
          controllo di tutti  i  rischi  connessi  all'attivita'  dei
          gestori dell'infrastruttura o  delle  imprese  ferroviarie,
          compresa la  manutenzione,  i  servizi,  la  fornitura  del
          materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve
          le vigenti norme in materia di responsabilita', il  sistema
          di gestione della  sicurezza  tiene  parimenti  conto,  ove
          appropriato  e  ragionevole,  dei  rischi  generati   dalle
          attivita' di terzi. 
              3. Il sistema  di  gestione  della  sicurezza  di  ogni
          gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle
          attivita' svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie
          e provvede affinche' tutte le imprese  ferroviarie  possano
          operare nel rispetto delle STI e delle norme  nazionali  di
          sicurezza  e  delle  condizioni  stabilite  dai  rispettivi
          certificati  di  sicurezza.  Tale  sistema,   inoltre,   e'
          concepito in modo tale da garantire il coordinamento  delle
          procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura  con
          quelle di tutte le imprese ferroviarie  che  operano  sulla
          sua infrastruttura. 
              4. Ogni anno,  anteriormente  al  30  giugno,  tutti  i
          gestori  dell'infrastruttura  e  le   imprese   ferroviarie
          trasmettono  all'Agenzia  una   relazione   annuale   sulla
          sicurezza  relativa  all'anno  precedente.   La   relazione
          contiene almeno: 
                a) i dati relativi alle  modalita'  di  conseguimento
          degli obiettivi di sicurezza  interni  e  i  risultati  dei
          piani di sicurezza; 
                b)  l'elaborazione  degli  indicatori  nazionali   di
          sicurezza e dei CSI  di  cui  all'allegato  I  relativi  al
          soggetto che trasmette la relazione; 
                c) i risultati degli audit di sicurezza interni; 
                d) le osservazioni  in  merito  alle  carenze  ed  al
          malfunzionamento  delle  operazioni  ferroviarie  e   della
          gestione  dell'infrastruttura  che  possano  rivestire   un
          interesse per  l'Agenzia.  L'Agenzia,  qualora  lo  ritenga
          necessario, puo' richiedere ulteriori elementi  riguardanti
          i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.».