Art. 21 Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI 1. Il presente articolo si applica ai veicoli conformi alle STI pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore. 2. La prima autorizzazione e' rilasciata dall'Agenzia secondo i criteri seguenti: a) quando tutti i sottosistemi strutturali di un veicolo sono stati autorizzati conformemente alle disposizioni del capo IV, l'autorizzazione e' rilasciata senza ulteriori verifiche; b) nel caso di veicoli provvisti di tutte le necessarie dichiarazioni CE di verifica di cui all'articolo 17, i criteri che l'Agenzia puo' verificare per rilasciare l'autorizzazione di messa in servizio possono riguardare solo: 1) la compatibilita' tecnica fra i sottosistemi pertinenti del veicolo e la loro integrazione in condizioni di sicurezza, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1; 2) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in questione; 3) le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso; 4) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti.