Art. 21 
 
 
Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli  conformi  alle
                                 STI 
 
  1. Il presente articolo si applica ai  veicoli  conformi  alle  STI
pertinenti in vigore alla data di messa in servizio, a condizione che
esse prevedano un numero sufficiente di requisiti essenziali e che le
STI applicabili al materiale rotabile siano entrate in vigore. 
  2. La prima autorizzazione e'  rilasciata  dall'Agenzia  secondo  i
criteri seguenti: 
    a) quando tutti i sottosistemi strutturali  di  un  veicolo  sono
stati  autorizzati  conformemente  alle  disposizioni  del  capo  IV,
l'autorizzazione e' rilasciata senza ulteriori verifiche; 
    b)  nel  caso  di  veicoli  provvisti  di  tutte  le   necessarie
dichiarazioni CE di verifica di cui all'articolo 17,  i  criteri  che
l'Agenzia puo' verificare per rilasciare l'autorizzazione di messa in
servizio possono riguardare solo: 
      1) la compatibilita' tecnica fra i sottosistemi pertinenti  del
veicolo  e  la  loro  integrazione  in   condizioni   di   sicurezza,
conformemente all'articolo 14, paragrafo 1; 
      2) la compatibilita' tecnica  fra  il  veicolo  e  la  rete  in
questione; 
      3) le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso; 
      4) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente
identificati nelle STI pertinenti.