Art. 22 Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi alle STI 1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a STI che contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi specifici o punti in sospeso strettamente attinenti alla compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete, non e' soggetta ad autorizzazioni supplementari, purche' i veicoli circolino su reti conformi alle STI negli altri Stati membri o alle condizioni specificate nelle corrispondenti STI. 2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in servizio in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia decide se sul territorio italiano siano necessarie autorizzazioni supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7. 3. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni: a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro conformemente all'articolo 21; b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato VI. Cio' include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, sempre che tali dati non siano armonizzati dalle corrispondenti STI; c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione; d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo: a) la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete in questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in sospeso necessarie per assicurare tale compatibilita'; b) le norme nazionali applicabili ai casi specifici debitamente identificati nelle STI pertinenti. 5. Per la verifica dei criteri di cui al comma 4, l'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 26 del presente decreto l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C di tale documento. 6. L'Agenzia definisce, previa consultazione del richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, sentito il richiedente, si adopera con ogni mezzo affinche' eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della sua domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati. 7. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al piu' tardi: a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al comma 3; b) se del caso, entro un mese dall'invio delle informazioni complementari richieste dall'Agenzia stessa; c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa.
Note all'art. 22: - Il regolamento (CE) n. 352/2009 e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 aprile 2009, n. L 108. - Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note alle premesse.