Art. 22 
 
 
Autorizzazioni supplementari per la messa  in  servizio  dei  veicoli
                          conformi alle STI 
 
  1. La messa in servizio dei veicoli totalmente conformi a  STI  che
contemplano tutti gli aspetti dei sottosistemi pertinenti, senza casi
specifici  o   punti   in   sospeso   strettamente   attinenti   alla
compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete, non e'  soggetta  ad
autorizzazioni supplementari, purche' i  veicoli  circolino  su  reti
conformi  alle  STI  negli  altri  Stati  membri  o  alle  condizioni
specificate nelle corrispondenti STI. 
  2. In caso di veicoli non menzionati al comma 1, messi in  servizio
in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 21, l'Agenzia  decide
se  sul   territorio   italiano   siano   necessarie   autorizzazioni
supplementari. In tale caso si applicano i commi da 3 a 7. 
  3.  Il  richiedente  l'autorizzazione   presenta   all'Agenzia   un
fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso
previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni: 
    a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad  essere  messo
in servizio in un altro Stato membro conformemente all'articolo 21; 
    b) una copia del fascicolo tecnico di cui all'allegato  VI.  Cio'
include, per i veicoli dotati di  dispositivi  di  registrazione  dei
dati,  informazioni  sulla  procedura  di  raccolta  dei  dati,   che
consentono la lettura e la valutazione,  sempre  che  tali  dati  non
siano armonizzati dalle corrispondenti STI; 
    c) i registri relativi alla manutenzione e, ove applicabile, alle
modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione; 
    d) l'attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che
dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le
installazioni  fisse,  fra  cui  condizioni  climatiche,  sistema  di
fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di  segnalamento,
scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura,  carico  assiale
massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 
  4. I criteri che l'Agenzia verifica possono riguardare solo: 
    a) la  compatibilita'  tecnica  fra  il  veicolo  e  la  rete  in
questione incluse le norme nazionali applicabili ai punti in  sospeso
necessarie per assicurare tale compatibilita'; 
    b) le norme nazionali applicabili ai casi  specifici  debitamente
identificati nelle STI pertinenti. 
  5. Per la verifica dei criteri di cui al comma  4,  l'Agenzia  puo'
esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che  siano
effettuate analisi del  rischio  a  norma  del  regolamento  (CE)  n.
352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione
di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi  di
cui  all'articolo  6,  paragrafo  3,  lettera  a),  della   direttiva
2004/49/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete. Tuttavia, una volta
adottato il documento di  riferimento  di  cui  all'articolo  26  del
presente decreto l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in
relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C  di  tale
documento. 
  6.  L'Agenzia  definisce,  previa  consultazione  del   richiedente
l'autorizzazione,  la  portata  e  il  contenuto  delle  informazioni
complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti.  Il
gestore dell'infrastruttura, sentito il richiedente, si  adopera  con
ogni mezzo affinche' eventuali collaudi siano  effettuati  entro  tre
mesi dalla presentazione della sua domanda. Se  del  caso,  l'Agenzia
adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati. 
  7. L'Agenzia decide in merito alle  domande  di  autorizzazione  di
messa in servizio presentate ai sensi  del  presente  articolo  senza
indugio e, al piu' tardi: 
    a) entro due mesi dall'invio del fascicolo di cui al comma 3; 
    b) se del caso,  entro  un  mese  dall'invio  delle  informazioni
complementari richieste dall'Agenzia stessa; 
    c) se del caso, entro un mese dalla comunicazione  dei  risultati
dei collaudi richiesti dall'Agenzia stessa. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Il regolamento (CE) n. 352/2009 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 aprile 2009, n. L 108. 
              - Per la direttiva 2004/49/CE, si veda nelle note  alle
          premesse.