Art. 23 Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI 1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI applicabili in vigore alla data di messa in servizio, inclusi i veicoli oggetto di deroga, o quando un numero significativo dei requisiti essenziali non sia stato previsto da una o piu' STI. 2. La prima autorizzazione e' valida soltanto sulla rete nazionale ed e' rilasciata dall'Agenzia secondo i criteri seguenti: a) agli eventuali aspetti tecnici contemplati da una STI si applica la procedura di verifica CE; b) agli altri aspetti tecnici si applicano le norme nazionali notificate a norma dell'articolo 16, comma 5, e dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.
Note all'art. 23: - Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2007, n. 234, S.O., cosi' recita: «Art. 12 (Norme nazionali di sicurezza). - 1. L'Agenzia provvede affinche' gli standard e le norme nazionali di sicurezza siano pubblicate in un linguaggio chiaro e accessibile agli interessati e messe a disposizione di tutti i gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie, di chiunque richieda un certificato di sicurezza e di chiunque richieda un'autorizzazione di sicurezza. 2. L'Agenzia apporta, quando necessarie, le modifiche agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali. 3. L'Agenzia notifica le modifiche di cui al comma precedente alla Commissione. 4. Qualora tali modifiche prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST, o comunque le norme riguardino l'attivita' di imprese ferroviarie di altri Stati membri sulla rete ferroviaria italiana, l'Agenzia presenta tale progetto di norma alla Commissione».