Art. 23 
 
 
Prima autorizzazione di messa in servizio dei  veicoli  non  conformi
                              alle STI 
 
  1. Il presente articolo si applica ai veicoli non conformi alle STI
applicabili in vigore alla data  di  messa  in  servizio,  inclusi  i
veicoli oggetto di deroga,  o  quando  un  numero  significativo  dei
requisiti essenziali non sia stato previsto da una o piu' STI. 
  2. La prima autorizzazione e' valida soltanto sulla rete  nazionale
ed e' rilasciata dall'Agenzia secondo i criteri seguenti: 
    a) agli eventuali aspetti  tecnici  contemplati  da  una  STI  si
applica la procedura di verifica CE; 
    b) agli altri aspetti tecnici si  applicano  le  norme  nazionali
notificate a norma dell'articolo 16, comma 5, e dell'articolo 12  del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il testo dell'art.  12  del  decreto  legislativo  10
          agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive  2004/49/CE
          e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo  delle
          ferrovie comunitarie), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          8 ottobre 2007, n. 234, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 12 (Norme nazionali di sicurezza). - 1. L'Agenzia
          provvede affinche' gli standard e  le  norme  nazionali  di
          sicurezza  siano  pubblicate  in  un  linguaggio  chiaro  e
          accessibile agli interessati  e  messe  a  disposizione  di
          tutti  i   gestori   dell'infrastruttura,   delle   imprese
          ferroviarie,  di  chiunque  richieda  un   certificato   di
          sicurezza  e  di  chiunque  richieda  un'autorizzazione  di
          sicurezza. 
              2. L'Agenzia apporta, quando necessarie,  le  modifiche
          agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali. 
              3. L'Agenzia notifica le  modifiche  di  cui  al  comma
          precedente alla Commissione. 
              4.  Qualora  tali  modifiche  prescrivano  livelli   di
          sicurezza superiori a quelli minimi  definiti  dai  CST,  o
          comunque  le  norme  riguardino  l'attivita'   di   imprese
          ferroviarie di altri Stati membri  sulla  rete  ferroviaria
          italiana, l'Agenzia presenta tale progetto  di  norma  alla
          Commissione».