Art. 24 Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI 1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi in servizio in uno Stato membro a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo 23, l'Agenzia puo' decidere, a norma del presente articolo, che per la messa in servizio sul territorio nazionale sono necessarie autorizzazioni supplementari. 2. Il richiedente l'autorizzazione presenta all'Agenzia un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo contiene le seguenti informazioni: a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso e' conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'articolo 8; b) i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; cio' include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, cosi' come previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; c) i registri relativi allo stato di servizio, alla manutenzione e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo dopo l'autorizzazione; d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed operative che dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le installazioni fisse, fra cui condizioni climatiche, sistema di fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di segnalamento, scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura, carico assiale massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 3. I dati di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere contestati dall'Agenzia, a meno che questa non dimostri, senza pregiudizio per l'articolo 15, l'esistenza di un serio rischio sotto il profilo della sicurezza. Una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 26, l'Agenzia non puo' richiamarsi a questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento. 4. L'Agenzia puo' esigere che le siano trasmesse informazioni complementari, che siano effettuate analisi del rischio a norma del regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi sulla rete per verificare la conformita' degli elementi di cui al comma 2, lettere c) e d), del presente articolo rispetto alle norme nazionali vigenti che sono state notificate alla Commissione europea a norma dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, o dell'articolo 16 del presente decreto. Tuttavia, una volta adottato il documento di riferimento di cui all'articolo 27 della direttiva, l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in relazione alle norme nazionali appartenenti ai gruppi B o C elencati in detto documento. L'Agenzia definisce, previa consultazione con il richiedente l'autorizzazione, la portata e il contenuto delle informazioni complementari, delle analisi di rischio o dei collaudi richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in consultazione con il richiedente, si adopera affinche' gli eventuali collaudi siano effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda. Se del caso, l'Agenzia adotta misure affinche' i collaudi possano essere effettuati. 5. L'Agenzia decide in merito alle domande di autorizzazione di messa in servizio presentate ai sensi del presente articolo senza indugio e, al piu' tardi: a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione tecnica di cui al comma 2; b) se del caso, entro due mesi dall'invio delle informazioni complementari o delle analisi del rischio richieste ai sensi del comma 4; c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati dei collaudi richiesti ai sensi del comma 4.
Note all'art. 24: - L'art. 20, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita: «2. Gli investigatori, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque previa espressa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria procedente, ove l'attivita' investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione con le Autorita' stesse, possono quanto prima: a) -b) (omissis); c) acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico;». - Per il regolamento (CE) 352/2009 si veda nelle note all'art. 22. - Per la direttiva 2004/49/CE si veda nelle note alle premesse. - Per l'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si veda nelle note all'art. 23.