Art. 24 
 
 
Autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non
                          conformi alle STI 
 
  1. Per i veicoli autorizzati ad essere messi  in  servizio  in  uno
Stato membro a norma dell'articolo 20, comma 12, o dell'articolo  23,
l'Agenzia puo' decidere, a norma del presente articolo,  che  per  la
messa  in  servizio  sul   territorio   nazionale   sono   necessarie
autorizzazioni supplementari. 
  2.  Il  richiedente  l'autorizzazione   presenta   all'Agenzia   un
fascicolo  tecnico  relativo  al  veicolo  o  al  tipo  di   veicolo,
indicandone l'uso previsto  sulla  rete.  Il  fascicolo  contiene  le
seguenti informazioni: 
    a) l'attestazione che il veicolo e' autorizzato ad  essere  messo
in servizio in un altro Stato membro  e  la  documentazione  relativa
alla procedura  seguita  per  dimostrare  che  esso  e'  conforme  ai
requisiti vigenti in materia di sicurezza,  comprese,  se  del  caso,
informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a  norma  dell'articolo
8; 
    b)  i  dati  tecnici,  il  programma   di   manutenzione   e   le
caratteristiche operative; cio' include,  per  i  veicoli  dotati  di
dispositivi di registrazione dei dati, informazioni  sulla  procedura
di raccolta dei dati, che consentono la  lettura  e  la  valutazione,
cosi' come previsto  dall'articolo  20,  comma  2,  lettera  c),  del
decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162; 
    c) i registri relativi allo stato di servizio, alla  manutenzione
e, ove necessario, alle modifiche tecniche apportate al veicolo  dopo
l'autorizzazione; 
    d) attestazione delle caratteristiche tecniche ed  operative  che
dimostri che il veicolo e' compatibile con le infrastrutture e con le
installazioni  fisse,  fra  cui  condizioni  climatiche,  sistema  di
fornitura dell'energia, controllo-comando e sistema di  segnalamento,
scartamento dei binari e sagoma dell'infrastruttura,  carico  assiale
massimo ammissibile e altri vincoli di rete. 
  3. I dati di cui al comma 2, lettere a) e b),  non  possono  essere
contestati dall'Agenzia,  a  meno  che  questa  non  dimostri,  senza
pregiudizio per l'articolo 15, l'esistenza di un serio rischio  sotto
il profilo della  sicurezza.  Una  volta  adottato  il  documento  di
riferimento di cui all'articolo 26, l'Agenzia non puo' richiamarsi  a
questo riguardo a una norma di cui al gruppo A di detto documento. 
  4. L'Agenzia puo'  esigere  che  le  siano  trasmesse  informazioni
complementari, che siano effettuate analisi del rischio a  norma  del
regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24  aprile  2009,
relativo all'adozione di un metodo  comune  di  determinazione  e  di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 6,  paragrafo  3,  lettera
a),  della  direttiva  2004/49/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio, del 29 aprile 2004, o che siano effettuati collaudi  sulla
rete per verificare la conformita' degli elementi di cui al comma  2,
lettere c) e d), del presente articolo rispetto alle norme  nazionali
vigenti che sono state notificate alla Commissione  europea  a  norma
dell'articolo 12 del decreto legislativo 10  agosto  2007,  n.162,  o
dell'articolo 16 del presente decreto. Tuttavia, una  volta  adottato
il documento di riferimento di cui all'articolo 27  della  direttiva,
l'Agenzia puo' effettuare tale verifica solamente in  relazione  alle
norme nazionali appartenenti ai  gruppi  B  o  C  elencati  in  detto
documento.  L'Agenzia  definisce,   previa   consultazione   con   il
richiedente  l'autorizzazione,  la  portata  e  il  contenuto   delle
informazioni complementari, delle analisi di rischio o  dei  collaudi
richiesti. Il gestore dell'infrastruttura, in  consultazione  con  il
richiedente,  si  adopera  affinche'  gli  eventuali  collaudi  siano
effettuati entro tre mesi dalla presentazione della domanda.  Se  del
caso, l'Agenzia adotta misure affinche'  i  collaudi  possano  essere
effettuati. 
  5. L'Agenzia decide in merito alle  domande  di  autorizzazione  di
messa in servizio presentate ai sensi  del  presente  articolo  senza
indugio e, al piu' tardi: 
    a) entro quattro mesi dall'invio della documentazione tecnica  di
cui al comma 2; 
    b) se del caso, entro  due  mesi  dall'invio  delle  informazioni
complementari o delle analisi del  rischio  richieste  ai  sensi  del
comma 4; 
    c) se del caso, due mesi dopo la comunicazione dei risultati  dei
collaudi richiesti ai sensi del comma 4. 
 
          Note all'art. 24: 
              - L'art. 20, comma 2, lettera c),  del  citato  decreto
          legislativo 10 agosto 2007, n. 162, cosi' recita: 
              «2. Gli investigatori, nei limiti  di  quanto  previsto
          dalla  normativa  vigente  e   comunque   previa   espressa
          autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria  procedente,  ove
          l'attivita'  investigativa  sia  compiuta  a  seguito   del
          verificarsi di un fatto di reato, ed in collaborazione  con
          le Autorita' stesse, possono quanto prima: 
                a) -b) (omissis); 
                c)  acquisire   e   utilizzare   il   contenuto   dei
          registratori  di   bordo   e   delle   apparecchiature   di
          registrazione dei messaggi verbali e la  registrazione  dei
          dati  di  funzionamento  del  sistema  di  segnalamento   e
          controllo del traffico;». 
              - Per il regolamento (CE) 352/2009 si veda  nelle  note
          all'art. 22. 
              - Per la direttiva 2004/49/CE si veda nelle  note  alle
          premesse. 
              - Per l'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007,
          n. 162, si veda nelle note all'art. 23.