Art. 27 
 
 
                        Organismi notificati 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla  Commissione
europea ed agli altri Stati membri  gli  organismi  incaricati  della
procedura  di  valutazione   della   conformita'   o   dell'idoneita'
all'impiego di cui all'articolo 12 e della procedura di  verifica  di
cui all'articolo 17, indicando per ciascuno di  essi  il  settore  di
competenza ed il numero di identificazione ottenuto previamente dalla
stessa Commissione europea. 
  2. Gli organismi che intendono essere  notificati  in  uno  o  piu'
settori  dell'interoperabilita',  ai  fini  dello  svolgimento  delle
valutazioni di cui agli  articoli  12  e  17,  devono  dimostrare  il
possesso dei requisiti di cui all'allegato VIII.  Gli  organismi,  in
particolare, devono dimostrare la qualificazione  dei  laboratori  di
cui intendono  avvalersi  e  dei  quali  devono  garantire  la  piena
idoneita' e rispondenza ai requisiti. 
  3. La domanda per il  riconoscimento  ai  fini  della  notifica  e'
presentata secondo lo schema di cui all'allegato X. 
  4. Ai fini del riconoscimento dell'organismo,  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  provvede  all'istruttoria  per  la
verifica dei requisiti previsti dall'allegato VIII. Per tale verifica
e' preventivamente condotta l'analisi della  documentazione  prevista
dall'allegato X; qualora la stessa risulti  completa  e  conforme  e'
disposta almeno una successiva verifica  ispettiva  estesa  anche  ai
laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi. 
  5. La verifica ispettiva presso la  sede  dell'organismo  candidato
accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VIII,
nonche' l'attuazione della struttura organizzativa  e  l'adozione  di
adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi  requisiti.
La  verifica  ispettiva   inoltre   accerta   l'adozione   da   parte
dell'organismo  delle  procedure  di  qualificazione  dei  laboratori
preposti alle prove, che devono operare  in  conformita'  alle  norme
della serie UNI CEI EN ISO IEC 17025, e successive modificazioni. 
  6.  I  laboratori  dei  quali  l'organismo  dichiara  di  avvalersi
dispongono di personale, attrezzature  e  competenze  in  conformita'
alle norme della  serie  UNI  CEI  EN  ISO  IEC  17025  e  successive
modificazioni, nonche', per le prove in campo ferroviario  rientranti
nei  settori  di  cui  all'allegato  XI,  dispongono  di   personale,
attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato XII. 
  7.  L'Organismo  notificato  che  ha  dichiarato  di  avvalersi  di
laboratori  preposti  alle  prove  dei  sottosistemi  che  richiedono
interventi sulle  linee  ferroviarie  e  sui  veicoli,  definisce  le
procedure necessarie a garantire  la  sicurezza  delle  prove  e  del
personale. In tale caso l'organismo notificato dispone  di  personale
abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro. 
  8. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto
dell'eventuale  accreditamento  dell'organismo  in  conformita'  alle
norme  applicabili  della  serie  UNI  CEI  EN  45000,  e  successive
modificazioni, relative alle organizzazioni preposte  alle  attivita'
di certificazione e ispezione. 
  9.  L'esito  della  verifica   e'   motivatamente   comunicato   al
richiedente entro il termine di  centoventi  giorni  dalla  ricezione
della domanda, fermo restando che i termini di cui sopra si intendono
interrotti in caso di richieste di integrazione.