Art. 29 
 
 
                               Rinnovo 
 
  1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata  quinquennale
ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato. 
  2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare, con
almeno sei mesi di  anticipo  rispetto  alla  data  di  scadenza,  la
relativa domanda in conformita' all'articolo 27. 
  3. La domanda di rinnovo segue  il  procedimento  previsto  per  il
primo riconoscimento, concludendosi  con  il  rilascio  di  un  nuovo
provvedimento di riconoscimento,  qualora  sussistano  le  condizioni
richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.