Art. 29 Rinnovo 1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo notificato interessato. 2. Ai fini del rinnovo, l'organismo notificato deve presentare, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 27. 3. La domanda di rinnovo segue il procedimento previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego motivato in caso di esito negativo.