Art. 31 
 
 
 Disposizioni relative alle spese in materia di organismi notificati 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,  e
dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le spese relative
alle  procedure  finalizzate  al   riconoscimento   degli   organismi
notificati di cui all'articolo 27, quelle  relative  alle  successive
visite di vigilanza e per il rinnovo della  notifica  sono  a  carico
degli organismi stessi, non pubblici. 
  2. Le spese  relative  ai  controlli  sull'attivita'  svolta  dagli
organismi notificati, sono a carico di tutti gli organismi  medesimi,
non pubblici. 
  3.  Le  suddette  spese  sono  determinate  sulla  base  dei  costi
effettivi dei servizi resi e degli oneri relativi alle prestazioni ed
ai controlli. Sono a carico degli organismi gli oneri  relativi  alle
spese di missione del personale incaricato delle visite. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni due  anni,
le  tariffe  relative  ai  costi  effettivamente  sostenuti  per   le
attivita' di cui ai commi 1 e 2 e le modalita' di versamento di  tali
proventi  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e  di  successiva
rassegnazione, nei limiti previsti dalla legislazione  vigente,  agli
stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti. 
 
          Note all'art. 31: 
              - L'art.  47  della  legge  6  febbraio  1996,  n.  52,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10  febbraio  1996,  n.
          34, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.». 
              -  L'art.  9  della  legge  4  febbraio  2005,  n.  11,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15  febbraio  2005,
          n. 37, cosi' recita: 
              «Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria).  -  1.  Il
          periodico    adeguamento     dell'ordinamento     nazionale
          all'ordinamento  comunitario  e'  assicurato  dalla   legge
          comunitaria annuale, che reca: 
              a)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni statali vigenti in contrasto con gli  obblighi
          indicati all'art. 1; 
              b)   disposizioni   modificative   o   abrogative    di
          disposizioni  statali  vigenti  oggetto  di  procedure   di
          infrazione  avviate  dalla  Commissione   delle   Comunita'
          europee nei confronti della Repubblica italiana; 
              c)  disposizioni  occorrenti  per  dare  attuazione   o
          assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o  della
          Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere  a)
          e  c)  del  comma  2  dell'art.  1,   anche   mediante   il
          conferimento al Governo di delega legislativa; 
              d) disposizioni che autorizzano il Governo  ad  attuare
          in via regolamentare le direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 11; 
              e)  disposizioni  occorrenti  per  dare  esecuzione  ai
          trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
          esterne dell'Unione europea; 
              f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
          nel rispetto dei quali le regioni e  le  province  autonome
          esercitano  la  propria  competenza  normativa   per   dare
          attuazione o assicurare l'applicazione di  atti  comunitari
          nelle materie di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione; 
              g)  disposizioni  che,  nelle  materie  di   competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni comunitarie recepite  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome; 
              h)  disposizioni  emanate  nell'esercizio  del   potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 16, comma 3. 
              2. Gli oneri relativi  a  prestazioni  e  controlli  da
          eseguire   da   parte   di   uffici   pubblici,   ai   fini
          dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui  alla
          legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono  posti  a
          carico   dei   soggetti   interessati,   secondo    tariffe
          determinate sulla base del costo  effettivo  del  servizio,
          ove  cio'  non  risulti  in  contrasto  con  la  disciplina
          comunitaria. Le tariffe di cui al precedente  periodo  sono
          predeterminate e pubbliche. 
              2-bis. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate
          ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».