Art. 32 
 
 
                 Sistema di numerazione dei veicoli 
 
  1. Qualsiasi veicolo messo  in  servizio  nel  sistema  ferroviario
della Comunita' reca un numero europeo del veicolo - NEV, che gli  e'
attribuito  al  rilascio  della  prima  autorizzazione  di  messa  in
servizio. 
  2. Il richiedente la prima autorizzazione e' parimenti responsabile
di apporre sul veicolo il NEV che e' stato ad esso attribuito. 
  3. Il NEV e'  indicato  nella  STI  concernente  l'esercizio  e  la
gestione del traffico. 
  4. Ad ogni veicolo e' attribuito un solo  NEV,  salvo  disposizione
contraria  della  STI  concernente  l'esercizio  e  la  gestione  del
traffico. 
  5. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati
ad essere utilizzati da o verso  paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea  il  cui  scartamento  e'  diverso  da  quello   della   rete
ferroviaria principale  della  Comunita',  l'Agenzia  puo'  accettare
veicoli chiaramente identificati in base a  un  sistema  di  codifica
diverso.