Art. 32 Sistema di numerazione dei veicoli 1. Qualsiasi veicolo messo in servizio nel sistema ferroviario della Comunita' reca un numero europeo del veicolo - NEV, che gli e' attribuito al rilascio della prima autorizzazione di messa in servizio. 2. Il richiedente la prima autorizzazione e' parimenti responsabile di apporre sul veicolo il NEV che e' stato ad esso attribuito. 3. Il NEV e' indicato nella STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico. 4. Ad ogni veicolo e' attribuito un solo NEV, salvo disposizione contraria della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico. 5. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi non appartenenti all'Unione europea il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale della Comunita', l'Agenzia puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.