Art. 35 Registro dell'infrastruttura 1. L'Agenzia provvede alla pubblicazione di un registro dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento dello stesso con la periodicita' stabilita dall'ERA ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva. Il registro riporta, per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati, le caratteristiche principali e la loro concordanza con le caratteristiche prescritte dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione le informazioni che debbono figurare nel registro dell'infrastruttura. 2. Ai fini di cui al comma 1, i gestori dell'infrastruttura provvedono a pubblicare il registro dell'infrastruttura di competenza, con la periodicita' stabilita dall'Agenzia, aggiornandolo ogni volta si renda necessario ed a metterlo a disposizione dell'Agenzia stessa per gli adempimenti conseguenti. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le altre amministrazioni interessate possono accedere ai dati relativi ai registri di cui ai commi 1 e 2.