Art. 35 
 
 
                    Registro dell'infrastruttura 
 
  1.  L'Agenzia  provvede   alla   pubblicazione   di   un   registro
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed all'aggiornamento  dello
stesso con la periodicita' stabilita dall'ERA ai sensi  dell'articolo
35, paragrafo 2, della direttiva. Il registro  riporta,  per  ciascun
sottosistema o parte di sottosistema interessati, le  caratteristiche
principali e la loro concordanza con  le  caratteristiche  prescritte
dalle STI applicabili. A tal fine, ciascuna STI indica con precisione
le    informazioni    che    debbono    figurare     nel     registro
dell'infrastruttura. 
  2. Ai fini  di  cui  al  comma  1,  i  gestori  dell'infrastruttura
provvedono  a   pubblicare   il   registro   dell'infrastruttura   di
competenza, con la periodicita' stabilita dall'Agenzia, aggiornandolo
ogni  volta  si  renda  necessario  ed  a  metterlo  a   disposizione
dell'Agenzia stessa per gli adempimenti conseguenti. 
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e  le  altre
amministrazioni interessate possono  accedere  ai  dati  relativi  ai
registri di cui ai commi 1 e 2.