Art. 5 
 
 
             Adozione, revisione e pubblicazione di STI 
 
  1. Le STI di cui all'articolo 4 sono quelle elaborate o  modificate
dall'ERA su mandato della Commissione europea, con  le  procedure  di
cui all'articolo 6 della direttiva. Nella fase di elaborazione  delle
STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA ai sensi
degli articoli 3 e 12 del regolamento CE n. 881/2004, del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2004,  partecipano,  in
relazione alle rispettive competenze,  rappresentanti  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia. 
  2. Nel caso in cui, per motivi  di  sicurezza  o  interoperabilita'
debitamente giustificati, sia necessaria una nuova  autorizzazione  a
seguito di rinnovamento o di ristrutturazione  di  sottosistemi  gia'
messi in servizio in base alle versioni di STI precedenti  i  termini
corrispondenti, ove non fissati nelle STI sono definiti dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'Agenzia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il regolamento CE n.  881/2004  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 164.