Art. 7 
 
 
          Estensione dell'ambito di applicazione delle STI 
 
  1. L'ambito di applicazione delle STI  e'  progressivamente  esteso
alle linee ed  ai  veicoli  non  ancora  contemplati,  a  seguito  di
adozione di nuove STI o di revisione di STI gia' adottate. 
  2. Nelle more dell'effettiva estensione dell'ambito di applicazione
delle STI  a  tutta  la  rete  ferroviaria,  si  applicano  le  norme
nazionali di sicurezza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162,  o,  qualora  applicabile,  all'articolo  16,
comma 5, del presente decreto, per quanto concerne: 
    a) la procedura di messa in servizio: 
      1) di veicoli e sottosistemi controllo-comando e segnalamento a
bordo, di cui e' previsto un utilizzo  almeno  parziale  nella  parte
della rete che non rientra ancora nell'ambito di  applicazione  delle
STI, per tale parte della rete; 
      2) di sottosistemi infrastruttura, energia e  controllo-comando
e segnalamento sui binari nelle parti della rete  che  non  rientrano
ancora nell'ambito di applicazione delle STI; 
    b) l'autorizzazione di messa in servizio di  veicoli  di  cui  e'
previsto un utilizzo occasionale  nella  parte  della  rete  che  non
rientra ancora nell'ambito di applicazione delle STI, per tale  parte
del  sistema.  La  suddetta  autorizzazione   deve   inoltre   essere
rilasciata a norma dell'articolo 20 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - L'art. 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007,  n.
          162, cosi' recita: 
              «Art. 12 (Norme nazionali di sicurezza). - 1. L'Agenzia
          provvede affinche' gli standard e  le  norme  nazionali  di
          sicurezza  siano  pubblicate  in  un  linguaggio  chiaro  e
          accessibile agli interessati  e  messe  a  disposizione  di
          tutti  i   gestori   dell'infrastruttura,   delle   imprese
          ferroviarie,  di  chiunque  richieda  un   certificato   di
          sicurezza  e  di  chiunque  richieda  un'autorizzazione  di
          sicurezza. 
              2. L'Agenzia apporta, quando necessarie,  le  modifiche
          agli standard ed alle norme di sicurezza nazionali. 
              3. L'Agenzia notifica le  modifiche  di  cui  al  comma
          precedente alla Commissione. 
              4.  Qualora  tali  modifiche  prescrivano  livelli   di
          sicurezza superiori a quelli minimi  definiti  dai  CST,  o
          comunque  le  norme  riguardino  l'attivita'   di   imprese
          ferroviarie di altri Stati membri  sulla  rete  ferroviaria
          italiana, l'Agenzia presenta tale progetto  di  norma  alla
          Commissione.».