Art. 8 
 
 
                 Deroghe dall'applicazione delle STI 
 
  1. Una o piu' STI possono non essere applicate  nei  casi  e  nelle
condizioni seguenti: 
    a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema,  di
rinnovo o di ristrutturazione di un sottosistema esistente o per ogni
elemento di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, che si trovi in una fase
avanzata di sviluppo o che formi oggetto di un contratto in corso  di
esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; 
    b) per un  progetto  di  rinnovo  o  la  ristrutturazione  di  un
sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse
dei binari o la  tensione  elettrica  previsti  da  queste  STI  sono
incompatibili con quelli del sottosistema esistente; 
    c) per un progetto di realizzazione di un  nuovo  sottosistema  o
per un progetto concernente il rinnovo o la  ristrutturazione  di  un
sottosistema esistente realizzato sul territorio dello  Stato  quando
la rete ferroviaria di quest'ultimo e' interclusa o  isolata  per  la
presenza del mare o e' separata  dalla  rete  ferroviaria  del  resto
della Comunita' a causa di condizioni geografiche particolari; 
    d) per ogni progetto concernente il rinnovo,  l'estensione  o  la
ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando  l'applicazione
delle STI compromette la redditivita' economica  del  progetto  e  la
coerenza ovvero la redditivita' economica o la coerenza  del  sistema
ferroviario nazionale; 
    e) quando, in  seguito  ad  un  incidente  o  ad  una  catastrofe
naturale,  le  condizioni  di  ripristino  rapido  della   rete   non
consentono dal punto di  vista  economico  o  tecnico  l'applicazione
parziale o totale delle STI corrispondenti; 
    f) per veicoli in provenienza o a destinazione di un Paese  terzo
nel quale lo scartamento  dei  binari  e'  diverso  da  quello  della
principale rete ferroviaria nella Comunita'. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad esclusione
dei casi di cui al comma 1, lettera  f),  anche  su  proposta  di  un
gestore dell'infrastruttura, di un'impresa ferroviaria o di  un  ente
appaltante,  sentita  preliminarmente  l'Agenzia  per   gli   aspetti
riguardanti la sicurezza della  circolazione,  puo'  avvalersi  della
facolta' di cui al comma 1 comunicando alla  Commissione  europea  la
proposta motivata di  deroga.  Detta  proposta  e'  corredata  di  un
fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle  parti  di  esse
che si  chiede  di  non  applicare  e  le  corrispondenti  specifiche
tecniche che si ritiene di applicare. Tale  fascicolo  dovra'  essere
redatto nella forma e con i contenuti indicati nell'allegato IX. 
  3. Nel caso di cui al comma  1,  lettera  a),  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  notifica  alla  Commissione  europea
l'elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e  che
si trovano in fase avanzata di sviluppo, entro un  anno  dall'entrata
in vigore di ogni STI. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) ed e),  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  da'  attuazione  all'eventuale
raccomandazione  sulle  specifiche  da  applicare   formulata   dalla
Commissione  europea  sulla  base  dei  risultati  dell'analisi   dei
progetti. Nelle more della predetta decisione della  Commissione,  il
Ministero puo' applicare le  disposizioni  alternative  previste  nel
fascicolo di cui al comma 2. 
  5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9,  paragrafo
5, della direttiva, nelle  more  della  decisione  della  Commissione
europea nel caso di cui al comma 1, lettera f),  il  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'  applicare  le   disposizioni
alternative previste nel fascicolo di cui al comma 2. 
  6. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  comunica  a
tutte le parti interessate le deroghe autorizzate  dalla  Commissione
europea e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle
specifiche che devono essere applicate.