(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                       AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1. Sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 
1.1. Rete 
La rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e'  quella
delle linee  convenzionali  della  rete  transeuropea  dei  trasporti
individuate nella decisione n. 1692/96/CE. 
Tale rete puo' essere suddivisa secondo le categorie seguenti: 
- linee previste per il traffico «passeggeri», 
- linee previste per il traffico misto (passeggeri e merci), 
- linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci», 
- nodi «passeggeri», 
- nodi merci, compresi i terminali intermodali, 
- linee di collegamento degli elementi sopra elencati. 
 
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di
posizionamento e di navigazione: gli impianti tecnici di elaborazione
dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto  di  passeggeri
su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete,  al  fine  di
garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e  una  gestione
efficace del traffico. 
 
1.2. Veicoli 
Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale comprende  tutti  i
veicoli atti a circolare su tutta  o  parte  della  rete  ferroviaria
transeuropea convenzionale, compresi: 
- treni automotori termici o elettrici, 
- macchine di trazione termiche o elettriche, 
- vetture passeggeri, 
- carri merci, compresi i veicoli  progettati  per  il  trasporto  di
autocarri. 
 
Il materiale di costruzione e di  manutenzione  delle  infrastrutture
ferroviarie mobili puo' essere incluso. 
Ciascuna di tali categorie puo' essere suddivisa in: 
- veicoli ad uso internazionale; 
- veicoli ad uso nazionale. 
 
2. Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' 
2.1. Rete 
La rete del sistema ferroviario transeuropeo  ad  alta  velocita'  e'
quella delle linee ad alta  velocita'  della  rete  transeuropea  dei
trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE. 
Le linee ad alta velocita' comprendono: 
- le linee appositamente costruite per l'alta  velocita',  attrezzate
per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h, 
- le linee appositamente adattate per  l'alta  velocita',  attrezzate
per velocita' dell'ordine di 200 km/h, 
- le  linee  appositamente  adattate  per  l'alta  velocita',  aventi
  carattere specifico a causa di vincoli topografici  o  relativi  al
  rilievo  o  all'ambiente  urbano,  la  cui  velocita'  deve  essere
  adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche  le  linee
  di  interconnessione  fra  le  reti  ad  alta  velocita'  e  quelle
  convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli  accessi  ai
  terminal,  ai  depositi  ecc.  che  sono   percorsi   a   velocita'
  convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocita'. 
 
La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di
posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione
dati e di telecomunicazione  previsti  per  il  trasporto  su  queste
linee, al fine di garantire un esercizio  sicuro  e  armonioso  della
rete e una gestione efficace del traffico. 
 
2.2. Veicoli 
Il sistema ferroviario transeuropeo ad  alta  velocita'  comprende  i
veicoli progettati per circolare: 
- ad una velocita' di  almeno  250  km/h  sulle  linee  appositamente
  costruite per l'alta velocita',  pur  permettendo,  in  determinate
  circostanze, di raggiungere velocita' superiori a 300 km/h, 
- o ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee  di  cui  al
  punto 2. 1, se compatibile con  il  livello  delle  prestazioni  di
  dette linee. 
 
Inoltre, i veicoli progettati per circolare ad una velocita'  massima
inferiore a 200 km/h atti a circolare su tutta  o  parte  della  rete
transeuropea ad alta velocita', se compatibili con il  livello  delle
prestazioni di tale rete, soddisfano i requisiti volti ad  assicurare
l'utilizzazione sicura su tale rete. A tal fine le STI per i  veicoli
convenzionali specificano anche i requisiti di  utilizzazione  sicura
dei veicoli convenzionali sulle reti ad alta velocita'. 
 
3. Compatibilita' del sistema ferroviario 
La qualita' del trasporto ferroviario europeo necessita  tra  l'altro
di una forte compatibilita' tra le caratteristiche  della  rete  (nel
senso lato del termine, ossia comprendente le parti fisse di tutti  i
sottosistemi interessati) e quelle dei  veicoli  (comprese  le  parti
caricate a bordo di tutti  i  sottosistemi  interessati).  Da  questa
coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualita'  del
servizio e relativi costi. 
 
4. Estensione dell'ambito di applicazione 
4.1. Sottocategorie di reti e veicoli 
L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso a tutto
il sistema ferroviario come indicato all'articolo 1, paragrafi 3 e 4.
Ai  fini  dell'efficacia  rispetto  al  costo  dell'interoperabilita'
possono essere elaborate, se del caso, nuove sottocategorie per tutte
le categorie di reti e veicoli indicate  nel  presente  allegato.  Se
necessario, le specifiche funzionali e tecniche di  cui  all'articolo
5, paragrafo 3, della  direttiva  possono  variare  a  seconda  della
sottocategoria. 
 
4.2. Salvaguardie relative ai costi 
Ai fini dell'analisi costi-benefici delle misure proposte  si  terra'
conto, tra l'altro, di quanto segue: 
- costo della misura proposta, 
- benefici   per   l'interoperabilita'   derivanti    dall'estensione
  dell'ambito di applicazione a particolari sottocategorie di reti  e
  veicoli, 
- riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtu' di economie
di scala e di un migliore impiego dei veicoli, 
- riduzione dei costi d'investimento e di  manutenzione/esercizio  in
  virtu' di una maggiore concorrenza tra  fabbricanti  e  imprese  di
  manutenzione, 
- benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema
ferroviario, 
- maggiore sicurezza dell'esercizio. 
 
Inoltre, tale valutazione indichera' l'impatto previsto per tutti gli
operatori e gli agenti economici interessati.