Allegato I AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Sistema ferroviario transeuropeo convenzionale 1.1. Rete La rete del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e' quella delle linee convenzionali della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE. Tale rete puo' essere suddivisa secondo le categorie seguenti: - linee previste per il traffico «passeggeri», - linee previste per il traffico misto (passeggeri e merci), - linee specialmente concepite o adattate per il traffico «merci», - nodi «passeggeri», - nodi merci, compresi i terminali intermodali, - linee di collegamento degli elementi sopra elencati. La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione: gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico. 1.2. Veicoli Il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale comprende tutti i veicoli atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi: - treni automotori termici o elettrici, - macchine di trazione termiche o elettriche, - vetture passeggeri, - carri merci, compresi i veicoli progettati per il trasporto di autocarri. Il materiale di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie mobili puo' essere incluso. Ciascuna di tali categorie puo' essere suddivisa in: - veicoli ad uso internazionale; - veicoli ad uso nazionale. 2. Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' 2.1. Rete La rete del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' quella delle linee ad alta velocita' della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE. Le linee ad alta velocita' comprendono: - le linee appositamente costruite per l'alta velocita', attrezzate per velocita' generalmente pari o superiori a 250 km/h, - le linee appositamente adattate per l'alta velocita', attrezzate per velocita' dell'ordine di 200 km/h, - le linee appositamente adattate per l'alta velocita', aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocita' deve essere adeguata caso per caso. Questa categoria comprende anche le linee di interconnessione fra le reti ad alta velocita' e quelle convenzionali, gli attraversamenti delle stazioni, gli accessi ai terminal, ai depositi ecc. che sono percorsi a velocita' convenzionale dal materiale rotabile ad alta velocita'. La rete di cui sopra comprende i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto su queste linee, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico. 2.2. Veicoli Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' comprende i veicoli progettati per circolare: - ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocita', pur permettendo, in determinate circostanze, di raggiungere velocita' superiori a 300 km/h, - o ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee di cui al punto 2. 1, se compatibile con il livello delle prestazioni di dette linee. Inoltre, i veicoli progettati per circolare ad una velocita' massima inferiore a 200 km/h atti a circolare su tutta o parte della rete transeuropea ad alta velocita', se compatibili con il livello delle prestazioni di tale rete, soddisfano i requisiti volti ad assicurare l'utilizzazione sicura su tale rete. A tal fine le STI per i veicoli convenzionali specificano anche i requisiti di utilizzazione sicura dei veicoli convenzionali sulle reti ad alta velocita'. 3. Compatibilita' del sistema ferroviario La qualita' del trasporto ferroviario europeo necessita tra l'altro di una forte compatibilita' tra le caratteristiche della rete (nel senso lato del termine, ossia comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle dei veicoli (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualita' del servizio e relativi costi. 4. Estensione dell'ambito di applicazione 4.1. Sottocategorie di reti e veicoli L'ambito di applicazione delle STI e' progressivamente esteso a tutto il sistema ferroviario come indicato all'articolo 1, paragrafi 3 e 4. Ai fini dell'efficacia rispetto al costo dell'interoperabilita' possono essere elaborate, se del caso, nuove sottocategorie per tutte le categorie di reti e veicoli indicate nel presente allegato. Se necessario, le specifiche funzionali e tecniche di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva possono variare a seconda della sottocategoria. 4.2. Salvaguardie relative ai costi Ai fini dell'analisi costi-benefici delle misure proposte si terra' conto, tra l'altro, di quanto segue: - costo della misura proposta, - benefici per l'interoperabilita' derivanti dall'estensione dell'ambito di applicazione a particolari sottocategorie di reti e veicoli, - riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtu' di economie di scala e di un migliore impiego dei veicoli, - riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/esercizio in virtu' di una maggiore concorrenza tra fabbricanti e imprese di manutenzione, - benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema ferroviario, - maggiore sicurezza dell'esercizio. Inoltre, tale valutazione indichera' l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati.