(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
 
             PROCEDURA DI VERIFICA «CE» DEI SOTTOSISTEMI 
 
1. Introduzione 
La verifica «CE» e' la  procedura  mediante  la  quale  un  organismo
notificato verifica e attesta che il sottosistema e': 
- conforme alle disposizioni della direttiva, 
- conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel
rispetto del trattato e puo' essere messo in servizio. 
 
2. Fasi 
La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: 
- progettazione generale, 
- produzione: realizzazione del sottosistema, compresi in particolare
  l'esecuzione dei lavori  di  genio  civile,  la  fabbricazione,  il
  montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, 
- prove del sottosistema terminato. 
Per la fase di progettazione (incluse le prove del  tipo)  e  per  la
fase di produzione il richiedente puo' chiedere una valutazione  come
prima operazione. 
In tal caso tale valutazione o  valutazioni  portano  a  una  o  piu'
dichiarazioni  intermedie  di  verifica   rilasciate   dall'organismo
notificato scelto dal richiedente. L'organismo notificato a sua volta
redige  una  dichiarazione  «CE»  di   conformita'   intermedia   del
sottosistema per le pertinenti fasi. 
 
3. Attestato 
L'organismo notificato responsabile della  verifica  «CE»  valuta  la
progettazione e la produzione del sottosistema e  redige  l'attestato
di verifica destinato al  richiedente  che  a  sua  volta  redige  la
dichiarazione «CE» di  verifica  destinata  all'autorita'  di  tutela
dello Stato membro  nel  quale  il  sottosistema  e'  installato  e/o
gestito. 
Se   disponibili,   l'organismo   notificato   tiene   conto    delle
dichiarazioni  intermedie  di  verifica  e,  al  fine  di  rilasciare
l'attestato «CE» di verifica, 
- verifica che il sottosistema: 
- sia oggetto delle pertinenti dichiarazioni intermedie  di  verifica
  per la progettazione e la produzione, se il richiedente ha  chiesto
  all'organismo notificato queste due fasi, oppure 
- corrisponde quale prodotto a tutti gli  aspetti  contemplati  dalla
  dichiarazione intermedia di verifica  relativa  alla  progettazione
  rilasciata al  richiedente,  se  questi  ha  chiesto  all'organismo
  notificato solo la fase di progettazione, 
- verifica che esse coprano correttamente il requisito  della  STI  e
  valuta gli elementi di progettazione e produzione  non  contemplati
  dalle  dichiarazioni   intermedie   di   verifica   relative   alla
  progettazione e/o produzione. 
 
4. Documentazione tecnica 
La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica
deve essere costituita come segue: 
- per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali  di
  collaudo dei lavori di scavo e di armatura,  rapporti  di  prove  e
  controllo delle parti in calcestruzzo, ecc., 
- per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio
  conformi  all'esecuzione,  schemi  degli   impianti   elettrici   e
  idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei  sistemi
  informatici  e  degli  automatismi,  istruzioni  operative   e   di
  manutenzione, ecc., 
-  elenco  dei  componenti  di  interoperabilita'   incorporati   nel
sottosistema, 
 
- copie delle  dichiarazioni  «CE»  di  conformita'  o  di  idoneita'
all'impiego  di  cui  i  detti  componenti  devono   essere   muniti,
accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da
una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da 
  organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni, 
- se disponibili, la o le dichiarazioni intermedie di verifica e,  se
  presenti, la o le dichiarazioni «CE» di conformita' intermedia  del
  sottosistema che corredano l'attestato «CE» di verifica, inclusi  i
  risultati  della   verifica   della   loro   validita'   da   parte
  dell'organismo notificato, 
- attestazione dell'organismo notificato  incaricato  della  verifica
  «CE» che certifichi la conformita' del progetto  alle  disposizioni
  della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di
  calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate,  ove  necessario,
  le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che  non  sono
  state sciolte, nonche' accompagnata dai  rapporti  di  ispezione  e
  audit svolti dall'organismo nell'ambito della  sua  missione,  come
  precisato ai punti 5.3 e 5.4. 
 
5. Sorveglianza 
5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» e' quello di  garantire  che
durante la  realizzazione  del  sottosistema  siano  soddisfatti  gli
obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 
5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
deve avere accesso  in  permanenza  ai  cantieri,  alle  officine  di
fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti
di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i  luoghi
eventualmente  ritenuti  necessari  per  l'espletamento   della   sua
missione. Il richiedente deve consegnargli o  fargli  pervenire  ogni
documento utile a tale effetto, in particolare i piani di  esecuzione
delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 
5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione
svolge periodicamente degli audit per  garantire  il  rispetto  delle
disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un  rapporto
di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere
di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 
5.4.  L'organismo  notificato  puo'  inoltre  compiere  visite  senza
preavviso sul cantiere o nelle  officine  di  fabbricazione.  Durante
tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit  completi
o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche'  eventualmente
un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 
5.5. L'organismo notificato controlla ogni  sottosistema  in  cui  e'
stato  montato  un  componente  di  interoperabilita'  al   fine   di
valutarne, quando cosi' richiesto dalla STI  pertinente,  l'idoneita'
all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato, conformemente
all'allegato IV, punto 2. 
 
6. Deposito 
La documentazione completa  di  cui  al  punto  4  e'  depositata,  a
sostegno  della  dichiarazione  DIV,   se   disponibile,   rilasciata
dall'organismo  notificato  incaricato  dell'attestazione  DIV  o   a
sostegno dell'attestazione di conformita'  rilasciata  dall'organismo
notificato incaricato  della  verifica  del  sottosistema  operativo,
presso il richiedente. La documentazione e' unita alla  dichiarazione
DIV e/o alla dichiarazione «CE» di verifica che il richiedente  invia
all'Agenzia. 
Una copia della documentazione  e'  conservata  dal  richiedente  per
tutta la durata di esercizio del sottosistema ed  e'  trasmessa  agli
altri Stati membri che ne fanno richiesta. 
 
7. Pubblicazione 
Ogni organismo notificato  pubblica  periodicamente  le  informazioni
pertinenti concernenti: 
- le domande di verifica «CE» ricevute, 
- le dichiarazioni intermedie di verifica rilasciate o rifiutate, 
- le attestazioni di verifica rilasciate o rifiutate, 
- le attestazioni di conformita' rifiutate. 
 
8. Lingua 
La documentazione e la  corrispondenza  relativa  alle  procedure  di
verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro
dove e' stabilito il richiedente oppure in una  lingua  accettata  da
quest'ultimo.