Allegato VI PROCEDURA DI VERIFICA «CE» DEI SOTTOSISTEMI 1. Introduzione La verifica «CE» e' la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta che il sottosistema e': - conforme alle disposizioni della direttiva, - conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato e puo' essere messo in servizio. 2. Fasi La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti: - progettazione generale, - produzione: realizzazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio civile, la fabbricazione, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto, - prove del sottosistema terminato. Per la fase di progettazione (incluse le prove del tipo) e per la fase di produzione il richiedente puo' chiedere una valutazione come prima operazione. In tal caso tale valutazione o valutazioni portano a una o piu' dichiarazioni intermedie di verifica rilasciate dall'organismo notificato scelto dal richiedente. L'organismo notificato a sua volta redige una dichiarazione «CE» di conformita' intermedia del sottosistema per le pertinenti fasi. 3. Attestato L'organismo notificato responsabile della verifica «CE» valuta la progettazione e la produzione del sottosistema e redige l'attestato di verifica destinato al richiedente che a sua volta redige la dichiarazione «CE» di verifica destinata all'autorita' di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema e' installato e/o gestito. Se disponibili, l'organismo notificato tiene conto delle dichiarazioni intermedie di verifica e, al fine di rilasciare l'attestato «CE» di verifica, - verifica che il sottosistema: - sia oggetto delle pertinenti dichiarazioni intermedie di verifica per la progettazione e la produzione, se il richiedente ha chiesto all'organismo notificato queste due fasi, oppure - corrisponde quale prodotto a tutti gli aspetti contemplati dalla dichiarazione intermedia di verifica relativa alla progettazione rilasciata al richiedente, se questi ha chiesto all'organismo notificato solo la fase di progettazione, - verifica che esse coprano correttamente il requisito della STI e valuta gli elementi di progettazione e produzione non contemplati dalle dichiarazioni intermedie di verifica relative alla progettazione e/o produzione. 4. Documentazione tecnica La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere costituita come segue: - per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo, ecc., - per gli altri sottosistemi: progettazioni di massima e di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc., - elenco dei componenti di interoperabilita' incorporati nel sottosistema, - copie delle dichiarazioni «CE» di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami svolti da organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni, - se disponibili, la o le dichiarazioni intermedie di verifica e, se presenti, la o le dichiarazioni «CE» di conformita' intermedia del sottosistema che corredano l'attestato «CE» di verifica, inclusi i risultati della verifica della loro validita' da parte dell'organismo notificato, - attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica «CE» che certifichi la conformita' del progetto alle disposizioni della presente direttiva, accompagnata dalle corrispondenti note di calcolo e da esso vistata, in cui sono precisate, ove necessario, le riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte, nonche' accompagnata dai rapporti di ispezione e audit svolti dall'organismo nell'ambito della sua missione, come precisato ai punti 5.3 e 5.4. 5. Sorveglianza 5.1. L'obiettivo della sorveglianza «CE» e' quello di garantire che durante la realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica. 5.2. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove necessario, agli impianti di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. Il richiedente deve consegnargli o fargli pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema. 5.3. L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione svolge periodicamente degli audit per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva, fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere di essere convocato durante certe fasi del cantiere. 5.4. L'organismo notificato puo' inoltre compiere visite senza preavviso sul cantiere o nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo' procedere ad audit completi o parziali e fornisce un rapporto della visita nonche' eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione. 5.5. L'organismo notificato controlla ogni sottosistema in cui e' stato montato un componente di interoperabilita' al fine di valutarne, quando cosi' richiesto dalla STI pertinente, l'idoneita' all'impiego nell'ambiente ferroviario cui e' destinato, conformemente all'allegato IV, punto 2. 6. Deposito La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata, a sostegno della dichiarazione DIV, se disponibile, rilasciata dall'organismo notificato incaricato dell'attestazione DIV o a sostegno dell'attestazione di conformita' rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del sottosistema operativo, presso il richiedente. La documentazione e' unita alla dichiarazione DIV e/o alla dichiarazione «CE» di verifica che il richiedente invia all'Agenzia. Una copia della documentazione e' conservata dal richiedente per tutta la durata di esercizio del sottosistema ed e' trasmessa agli altri Stati membri che ne fanno richiesta. 7. Pubblicazione Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti: - le domande di verifica «CE» ricevute, - le dichiarazioni intermedie di verifica rilasciate o rifiutate, - le attestazioni di verifica rilasciate o rifiutate, - le attestazioni di conformita' rifiutate. 8. Lingua La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica «CE» sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito il richiedente oppure in una lingua accettata da quest'ultimo.